Ferie non godute per malattia e monetizzazione alla cessazione del servizio (Cons. Stato n. 6208 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle ferie annuali retribuite, garantito dall’art. 36, terzo comma, Cost. e dall’art. 1465 del codice dell’ordinamento militare, spetta anche ai militari e non può essere vanificato dalla cessazione dal servizio. Il divieto di monetizzazione posto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, non preclude l’indennità sostitutiva quando la mancata fruizione delle ferie non è imputabile al lavoratore, in particolare se questi è stato assente per malattia senza soluzione di continuità fino al congedo. La circostanza che il lavoratore abbia posto fine di propria iniziativa al rapporto non incide sul diritto all’indennità. Sul credito di impiego opera il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, con riconoscimento della maggiore tra le due voci.

Il Fatto

L’appellante, primo maresciallo luogotenente dell’Esercito italiano, ha chiesto la cessazione anticipata dal servizio permanente, accolta con decorrenza dal 10 novembre 2016. Con istanza del 22 novembre 2016 ha domandato la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita per motivi sanitari negli anni 2015 e 2016, pari a 5 e 45 giorni.

L’amministrazione ha respinto la richiesta, ritenendo che l’impossibilità di usufruire delle ferie derivasse da una scelta volontaria dell’interessato. Il TAR Lazio, sezione prima, ha respinto il ricorso e compensato le spese, osservando che il militare era stato in servizio in diversi periodi e che le ferie avrebbero potuto essere fruite. Il militare ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’art. 36, terzo comma, Cost., che riconosce il diritto a ferie annuali retribuite senza possibilità di rinuncia, applicabile ai militari in forza dell’art. 1465 del codice dell’ordinamento militare. Il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 va letto in coerenza con tale quadro.

La Corte richiama la Corte costituzionale n. 95 del 2016, che ha escluso che la norma pregiudichi il diritto alle ferie, purché sia interpretata nel senso di riconoscere l’indennità per le ferie non godute per causa non imputabile al lavoratore. Richiama inoltre la giurisprudenza eurounitaria: la Corte di giustizia, sentenza 25 giugno 2020, cause C-762/18 e C-37/19, la sentenza 6 novembre 2018, C-684/16 e la sentenza 18 gennaio 2024, C-218/22, Comune di Copertino, ove si precisa che spetta al datore di lavoro provare che il lavoratore è stato effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie.

Ne deriva la regola generale secondo cui il diritto all’indennità sostitutiva spetta quando la mancata fruizione non è stata determinata dalla volontà del lavoratore e non è a lui imputabile. Nel caso di specie, dalla relazione prodotta in primo grado risulta che l’appellante è stato assente per malattia ininterrottamente dal 24 agosto 2015 fino al 23 settembre 2016 e poi, di fatto, fino all’ultimo giorno di servizio. Il mancato godimento delle ferie non è quindi a lui imputabile, diversamente da quanto ritenuto dal TAR.

Il Consiglio distingue poi il caso da altri decisi di recente, perché non risulta che il militare sia stato posto dinanzi all’alternativa tra convertire la licenza in congedo di convalescenza o escludere la conversione. Il motivo della cessazione volontaria del rapporto è irrilevante ai fini dell’indennità. L’appello è quindi accolto e il Ministero della difesa condannato al pagamento di euro 6.298,88, oltre accessori. Sulla somma opera il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ex art. 22 della legge n. 724/1994, applicandosi la maggiore tra le due voci.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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