Divieto prefettizio di detenzione armi e autonomia del giudizio di affidabilità (TAR Sicilia n. 2431 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 39 del r.d. n. 773 del 1931, l’Autorità prefettizia può vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi nei confronti di chi non offra affidamento di non abusarne, sulla base di un giudizio prognostico connotato da ampia discrezionalità amministrativa e finalizzato alla tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tale giudizio non ha natura sanzionatoria ma preventiva e può fondarsi anche su elementi indiziari o su fatti non definitivamente accertati in sede penale, non essendo richiesta né la definitività di una condanna né la reiterazione delle condotte, potendo assumere rilievo anche un singolo episodio ove significativo rispetto al bene giuridico tutelato. Il giudizio di affidabilità è autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale e resta fondato sul fatto storico nella sua oggettività, a prescindere dall’esito del procedimento penale, sicché l’intervenuta estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non priva di rilevanza la condotta originaria. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica di travisamenti, errori di fatto, manifeste illogicità o evidenti carenze istruttorie, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella rimessa all’Autorità di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e legittimo detentore di armi e munizioni regolarmente denunciate, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
Il provvedimento trae origine dalla proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri, fondata su un episodio del 26 marzo 2022: il ricorrente era stato deferito per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a lama fissa senza giustificato motivo. Nel relativo procedimento, il G.I.P. del Tribunale di Agrigento aveva emesso decreto penale di condanna alla pena dell’ammenda, opposto dal ricorrente; successivamente l’interessato era stato ammesso alla messa alla prova e il reato era stato dichiarato estinto con sentenza del 7 marzo 2024, prima dell’adozione del provvedimento prefettizio. Esperita la fase procedimentale, con osservazioni difensive e conferma della valutazione da parte dell’organo di polizia, la Prefettura ha adottato il divieto, ritenendo che il ricorrente non offrisse più adeguate garanzie di affidabilità. Ricorso al TAR avverso il decreto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che l’art. 39 del r.d. n. 773 del 1931 attribuisce all’Autorità prefettizia il potere di vietare la detenzione di armi nei confronti di soggetti che non offrano affidamento di non abusarne. Il giudizio sotteso non è sanzionatorio, ma prognostico e di tutela anticipata: può fondarsi su elementi indiziari o su fatti non definitivamente accertati in sede penale, essendo sufficiente che risultino idonei a far dubitare dell’affidabilità nell’uso delle armi. Non servono la definitività di una condanna né la reiterazione delle condotte, potendo bastare un singolo episodio, ove significativo rispetto al bene protetto. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai profili di travisamento, errore di fatto, manifesta illogicità o evidente carenza istruttoria.
Nel caso concreto, il provvedimento si fonda su un fatto specifico: il deferimento per violazione dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975, cui ha fatto seguito l’emissione di un decreto penale di condanna. L’Amministrazione non ha valorizzato una mera segnalazione di polizia o una contestazione rimasta tale, ma una vicenda già oggetto di valutazione dell’Autorità giudiziaria penale, sfociata in un provvedimento di condanna.
Il Collegio esclude che l’esito favorevole del procedimento penale assuma rilievo decisivo. Il giudizio di affidabilità ex art. 39 T.U.L.P.S. è autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può fondarsi sui fatti storici emersi nel procedimento, indipendentemente dall’esito, ove sintomatici di una non piena affidabilità. La condotta valorizzata è specificamente attinente alla materia delle armi e la mancata esplicita considerazione dell’esito favorevole non incide sul nucleo essenziale della valutazione.
Quanto al profilo motivazionale, la motivazione, pur sintetica, consente di ricostruire l’iter logico dell’Autorità e non si risolve in una formula di stile. Il giudizio di affidabilità non implica una valutazione comparativa tra elementi positivi e negativi della personalità, né può essere neutralizzato da comportamenti meritevoli in presenza di fatti specifici idonei a far dubitare dell’uso corretto delle armi.
Il requisito di attualità del pericolo è ravvisato: la condotta risale a poco più di due anni prima del provvedimento e conserva significativa attitudine sintomatica. La contestuale revoca del porto d’armi non esclude il divieto, trattandosi di provvedimenti autonomi, fondati su presupposti distinti e preordinati a interessi differenti. Infine, è fisiologico che la Prefettura si avvalga delle valutazioni degli organi di polizia, senza che ciò integri indebita delega, avendo l’Autorità espresso un autonomo giudizio conclusivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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