Spese di lite sotto i minimi tabellari e obbligo di motivazione rafforzata (Cons. Stato n. 6136 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari previsto dall’art. 24 della legge n. 794/1942. La liquidazione delle spese di giudizio deve tuttavia fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, potendosene discostare solo con motivazione adeguata. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione tabellari, il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti, fermo restando l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude liquidazioni simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione manifestamente inferiore ai parametri e priva di congrua motivazione lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE.

Il Fatto

Il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso proposto da una docente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ordinando all’Amministrazione di costituire in favore della ricorrente la Carta Elettronica entro sessanta giorni. Il giudice di primo grado ha però liquidato le spese di lite in favore della parte vittoriosa nella misura di 500,00 euro, senza esplicitare le ragioni di tale determinazione.

La docente ha proposto appello in parte qua, deducendo la violazione dei minimi tabellari fissati dai decreti ministeriali e dell’art. 2233 cod. civ., nonché la lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale. Ha chiesto la rideterminazione delle spese di primo grado, con il ricalcolo secondo i parametri invocati, oltre alla condanna dell’Amministrazione per il grado di appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili e ribadisce che il giudice di primo grado dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese, potendo anche riconoscere, su piano equitativo, i giusti motivi per la compensazione. Tale discrezionalità non è però illimitata quando il TAR abbia disposto la condanna al pagamento.

In tal caso il giudice deve regolare le spese avendo riguardo ai parametri generali del D.M. n. 55/2014, in particolare agli artt. 4 e 5, valutando le caratteristiche e l’urgenza dell’attività prestata, l’importanza e la difficoltà dell’affare, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate, con riferimento ai valori medi delle tabelle allegate, aumentabili o diminuibili fino al 50 per cento.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13 della legge n. 247/2012 prevede che, in mancanza di pattuizione scritta, il compenso sia liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali, aggiornati periodicamente. L’abrogazione delle tariffe ha eliminato il vincolo legale dei minimi, ma i parametri restano il riferimento, salvo scostamento motivato. In presenza di uno scostamento apprezzabile e rilevante, il giudice deve indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione.

Il Collegio precisa che le previsioni dei decreti ministeriali succedutisi nel tempo vanno interpretate in senso conforme alle disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2 e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge. L’unico limite normativo resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche contrastanti con il decoro professionale.

Nella specie, il TAR ha liquidato le spese secondo soccombenza senza argomentare sulla quantificazione. La misura manifestamente inferiore ai parametri, priva di congrua motivazione, è suscettibile di intaccare l’effettività della tutela di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE, specie a fronte di un contenzioso seriale in cui l’Amministrazione insiste nel negare ragioni già riconosciute in giudizio. L’appello è quindi accolto in parte, con nuova liquidazione equitativa delle spese di primo grado in 800,00 euro, oltre oneri di legge e con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate.

Nota della Redazione

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