Accertamento della carta docente devoluto al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2230 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla c.d. “carta docente” e al connesso beneficio economico appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile alcuna giurisdizione esclusiva o di merito del giudice amministrativo in materia. Ne consegue che il ricorso proposto dinanzi al tribunale amministrativo per ottenere detto accertamento, in assenza di una precedente pronuncia da ottemperare, è inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendo il ricorrente riproporre la propria domanda dinanzi all’autorità giudiziaria fornita di giurisdizione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un docente, il quale ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia l’accertamento del proprio diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “Carta elettronica” per diversi anni scolastici. Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale si è costituito in giudizio per resistere alla domanda.

In particolare, la domanda riguardava il riconoscimento del beneficio per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il ricorso è stato chiamato per la decisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., evidentemente sulla base della qualificazione della controversia come avente natura di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, accogliendo l’eccezione sollevata dal Presidente nel corso della camera di consiglio. Il thema decidendum non concerne, infatti, l’ottemperanza di una precedente sentenza, ma l’accertamento della spettanza della c.d. “carta docente” a favore del ricorrente.

Il tribunale ha sottolineato come la domanda di accertamento del diritto al beneficio economico sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non potendo configurarsi una competenza del giudice amministrativo in assenza di un giudicato da eseguire. Il ricorso, pertanto, è stato ritenuto inammissibile in quanto proposto dinanzi a un giudice privo di giurisdizione.

Il Collegio ha quindi evidenziato la natura sostanzialmente declinatoria di giurisdizione della pronuncia, nonostante la formale declaratoria di inammissibilità. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, considerata la peculiarità della questione e l’orientamento non univoco sulla giurisdizione in materia di “carta docente” che ha caratterizzato la giurisprudenza.

La sentenza, pertanto, chiude il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, lasciando impregiudicata la possibilità per il ricorrente di riproporre la propria domanda dinanzi al giudice ordinario fornito di giurisdizione, secondo le ordinarie regole processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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