Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3478 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo, cioè il titolo esecutivo passato in giudicato e la sua notificazione, mentre sull’amministrazione grava l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento non può sottrarsi all’obbligo di integrale esecuzione del giudicato. La penalità di mora non è dovuta quando, valutati il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme, risulti manifestamente iniqua. Il commissario ad acta nominato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Ragusa, sez. Lavoro, n. 959/2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire al ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un valore di € 2.500,00, oltre accessori e spese distratte in favore dei difensori antistatari.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 1.10.2024 ed è passato in giudicato. Non essendo intervenuta alcuna concreta esecuzione, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto formale, senza contestare la documentazione avversaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 risultano accertati. La domanda è quindi ammissibile.
Sul piano sostanziale il Tribunale ha applicato il regime probatorio dell’art. 2697 c.c. Il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm.. Su tale base incombeva sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di quei fatti o il prodursi di condizioni impeditive. L’ente non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento né ha contestato la documentazione prodotta.
Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Collegio ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, della natura del credito e dell’entità delle somme. Ha invece nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale competente, con facoltà di delega, perché dia corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Al commissario non spetta compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i decreti ex legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 550,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore, avuto riguardo al carattere seriale della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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