Vincolo paesaggistico e perimetrazione cartografica: prevale la descrizione salvo errore materiale (TAR Sardegna n. 303 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di vincolo paesaggistico apposto con decreto ministeriale, la descrizione contenuta nel provvedimento prevale sulla planimetria allegata, salvo i casi di palese errore materiale. L’accertamento di tale errore compete al Comitato tecnico istituzionale, che opera in via ricognitiva e non estensiva del vincolo preesistente. Il provvedimento regionale di accertamento della compatibilità paesaggistica, ove rechi una pluralità di motivi, resta sorretto dalla sola applicabilità del decreto di vincolo, rendendo superflua ogni censura sugli ulteriori titoli di protezione. La sanzione pecuniaria ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è posta a carico del Comune che ha introdotto il procedimento, senza che il richiamo alle modalità di rivalsa sugli operatori integri il contenuto dispositivo.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel comparto estrattivo del marmo, impugna la determinazione con cui il Servizio regionale di tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, ha espresso parere favorevole all’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dal Comune per opere abusive ricadenti in una discarica di sfridi, determinando la sanzione in una somma ragguardevole e ponendo il relativo onere a carico degli operatori del settore.

Propone ricorso principale avverso la determinazione e gli atti connessi, dolendosi della perimetrazione del D.M. 25 gennaio 1968, dell’imputazione della sanzione e dell’istruttoria. Seguono due ricorsi per motivi aggiunti: il primo avverso le delibere comunali che affidano al Consorzio le opere di ripristino ponendone i costi sulle imprese; il secondo avverso il verbale con cui il Comitato tecnico ha rideterminato i confini del vincolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e il secondo ricorso per motivi aggiunti, perché entrambi investono l’esatta perimetrazione del vincolo. Richiamando la propria giurisprudenza (TAR Sardegna nn. 604/2022, 614/2022 e 168/2023), rileva che la cartografia ministeriale invocata dalla ricorrente è inficiata da un errore grafico: la cifra identificativa della quota risulta illeggibile per la sovrapposizione di una linea, mentre nelle cartografie storiche la stessa cifra è integra e ricomprende l’area di cava.

Il Comitato tecnico ha quindi applicato correttamente il criterio del Protocollo d’Intesa, che fa prevalere la descrizione sulla planimetria salvo palese errore materiale. La conclusione è ricognitiva, non estensiva del vincolo. Né la sentenza del Cons. Stato n. 1337/2025 incide su tale assetto. Poiché il provvedimento è plurimotivato, l’accertata applicabilità del decreto del 1968 rende superflue le censure sugli ulteriori vincoli.

Quanto ai motivi sulla sanzione, il dato testuale del provvedimento è inequivoco nel porre l’obbligo di pagamento a carico del solo Comune. Il richiamo alla delibera consiliare che accerta la responsabilità degli operatori non muta il contenuto dispositivo, né la Regione può agire direttamente verso costoro. La richiesta di fideiussione risponde a una logica di garanzia dell’adempimento e non fonda alcuna pretesa regionale.

Sul primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio rileva che la delibera consiliare n. 34/2020, espressiva degli esiti del procedimento sanzionatorio, era già immediatamente lesiva: contiene l’accertamento di responsabilità e costituisce il titolo della riscossione. Notificata individualmente e pubblicata all’albo, non fu impugnata nel termine di art. 29 cod. proc. amm., con conseguente irricevibilità parziale del ricorso principale e inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, che ribadisce la medesima obbligazione in via di applicazione vincolata.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti è infine respinto, perché il verbale del Comitato si limita a correggere un errore materiale documentato, senza alterare l’estensione del vincolo. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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