Carta Docente, azione di ottemperanza accolta ed entro 90 giorni il MIM paga (TAR Lombardia n. 2228 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla sentenza di condanna al pagamento del beneficio della Carta Docente è fondato quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, nessun pagamento, neppure parziale, sia stato effettuato. In tal caso il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione il termine di novanta giorni per provvedere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, gravando le spese di lite sull’Amministrazione soccombente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico della “Carta Docente”, pari a euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2023/24, oltre accessori.
La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata all’Amministrazione, ma, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non provvedeva ad alcun adempimento. La ricorrente proponeva pertanto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come il titolo esecutivo fosse passato in giudicato e ritualmente notificato e come fosse ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, sicché il credito non è risultato contestato nell’an e nel quantum. Il giudice ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale.
Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, avrebbe dato corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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