Accesso civico generalizzato e sistemi di riconoscimento facciale: il diniego deve indicare il pregiudizio concreto (TAR Lazio n. 11961 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso civico generalizzato, il diniego fondato sulle eccezioni di cui all’art. 5-bis, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, relative alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, non può essere formulato in via generalizzata, ma deve indicare il pregiudizio concreto che deriva dall’ostensione, verificando il nesso di causalità tra la disclosure dell’informazione e il danno all’interesse protetto. La valutazione dell’Amministrazione deve essere compiuta con la tecnica del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscibilità e l’interesse-limite alla segretezza. Il diritto di accesso non può, invece, essere esercitato per ottenere la creazione di nuova documentazione o la rielaborazione di dati non già detenuti dall’Amministrazione.
Il Fatto
Tre associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali presentavano al Ministero dell’Interno quattro istanze di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, relative al sistema S.A.R.I. Enterprise (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini), in uso presso la Polizia di Stato.
Le richieste, articolate in plurimi quesiti, concernevano il coinvolgimento umano, il tipo di configurazione, la performance dell’algoritmo e i database con la qualità delle immagini, anche con riferimento al sistema AFIS. Il Ministero, con provvedimento del 27.02.2026, riscontrava le istanze opponendo il diniego ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, limitatamente ad alcuni quesiti. Le associazioni impugnavano il diniego, deducendo l’omessa motivazione concreta circa la sussistenza dell’eccezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondata la censura relativa ai dinieghi opposti ai quesiti sulle caratteristiche strutturali e sulle tecniche investigative del sistema, poiché la risposta dell’Amministrazione — che richiamava il pregiudizio concreto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, derivante dalla conoscibilità di informazioni attinenti a strutture, mezzi e dotazioni strumentali alla prevenzione della criminalità — è stata giudicata esaustiva e conforme al quadro normativo.
Il Tribunale ha accolto, invece, il ricorso limitatamente alla richiesta concernente il numero di cartellini fotosegnaletici presenti nel database AFIS e i test sulla qualità delle immagini. Per tali informazioni, il diniego non risultava giustificato: il dato, suddiviso per macro-categorie di nazionalità, non avrebbe imposto un’elaborazione complessa o eccessivamente onerosa, e la sua conoscibilità non avrebbe arrecato un pregiudizio concreto agli interessi pubblici primari.
La sentenza richiama il principio per cui il pregiudizio agli interessi considerati dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013, deve essere concreto, nel senso che deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. L’Amministrazione non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma deve indicare chiaramente quale tra gli interessi elencati viene pregiudicato e valutare se il danno deriva direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta.
Il Collegio ha inoltre precisato che i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis si pongono su un piano diverso rispetto a quelli del comma 3: per rifiutare l’accesso ai sensi dei primi due commi, l’Amministrazione deve svolgere un adeguato e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti, secondo i criteri del c.d. harm test o del public interest test, mentre per il comma 3 è sufficiente che il documento sia ricompreso in una delle categorie di atti ivi indicate.
Il ricorso è stato, pertanto, accolto limitatamente al diniego di ostensione delle informazioni relative alla richiesta n. 4, con ordine al Ministero di fornire risposta entro trenta giorni, e respinto nel resto, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.