Ottemperanza al giudicato per l’assegnazione della Carta del Docente (TAR Lombardia n. 2227 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare, della relativa attestazione del passaggio in giudicato e la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo entro il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti formali per l’ammissibilità del ricorso. Qualora l’Amministrazione non fornisca alcuna deduzione né indicazioni in merito all’andamento della procedura, l’an e il quantum del credito devono ritenersi incontestati, con conseguente ordine di ottemperanza al giudicato e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, il cui incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza nella parte di specifico interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti formali per l’ammissibilità del ricorso, rilevando la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare, l’attestazione del passaggio in giudicato e la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 2 gennaio 2025, nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la parte ricorrente ha dichiarato che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, e la parte resistente, costituitasi con comparsa di mero stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il Collegio ha pertanto ritenuto incontestati l’an e il quantum del credito, ordinando al Ministero di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma complessiva di € 1.500,00.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine di novanta giorni, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe provveduto entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha precisato che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese di giudizio sono state poste a carico della soccombente Amministrazione e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di “carta del docente”, con richiamo a Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897.
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Nota della Redazione
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