Silenzio-inadempimento sulla diffida a rimuovere errore dell’ordinanza di demolizione (TAR Lazio n. 569 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di silenzio-inadempimento, il termine decadenziale per la proposizione del ricorso decorre dall’ultima istanza solo se questa non sia sovrapponibile alle precedenti. La previsione dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., che fa salva la riproposizione dell’istanza, si riferisce a una domanda nuova, con apertura di un procedimento autonomo, e non a un mero sollecito a provvedere sulla richiesta originaria. Costituisce istanza autonoma la diffida che, successivamente all’adozione dell’ordinanza di demolizione, ne prospetti un asserito errore genetico e inviti l’amministrazione ad adottare i provvedimenti consequenziali. Il ricorso notificato e depositato nel termine è pertanto tempestivo. Sopravvenuta la demolizione delle opere, il ricorso è però improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere divenuta la decisione inutile per il ricorrente.
Il Fatto
I ricorrenti chiedono l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Sperlonga su plurime istanze, l’ultima delle quali sollecitava la rimozione dell’errata indicazione contenuta nell’ordinanza di demolizione di un tratto di scala in cemento armato realizzato dal controinteressato nell’ambito della sua proprietà. La questione trae origine dall’annullamento in autotutela di un permesso di costruire e dalla conseguente ingiunzione di demolizione, già oggetto di contenzioso definito in secondo grado.
Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito; l’Ufficio Territoriale del Governo di Latina si è costituito con memoria di mera forma. Il controinteressato ha resistito, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività e, in via subordinata, l’improcedibilità per essere stata nelle more eseguita la demolizione. La difesa dei ricorrenti ha aderito all’eccezione di improcedibilità, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio disattende l’eccezione di irricevibilità. L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. fa salva la riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento al ricorrere dei presupposti: la norma riguarda una domanda nuova, che apre un procedimento del tutto distinto, e non un semplice invito o diffida a provvedere sulla richiesta originaria. Il Collegio richiama l’orientamento di TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 214 del 2018, e dei precedenti ivi indicati.
Applicando tale principio, il Tribunale verifica che le istanze formulate non sono sovrapponibili. Le prime due diffide miravano a ottenere l’emissione dell’ordinanza di demolizione, cui l’Ente ha dato riscontro proprio con l’adozione del provvedimento. L’ultima istanza, al contrario, presuppone l’ordinanza già adottata e ne censura un asserito errore genetico, invitando l’amministrazione ai provvedimenti consequenziali.
Poiché le questioni poste con le ultime due diffide sono analoghe e riguardano entrambe il medesimo errore contenuto nell’ordinanza, il ricorso notificato e depositato nell’ottobre 2025 è tempestivo: il termine decorre dall’ultima istanza, non dalla prima diffida come sostenuto dal controinteressato.
Nel merito, il Collegio rileva che le parti hanno concordemente richiesto la declaratoria di improcedibilità, richiamando un consolidato orientamento (tra gli altri, Cons. St., VI, n. 6824 del 2021 e Cons. St., III, n. 383 del 2018). La vicenda sopravvenuta, culminata nella demolizione delle opere da parte del controinteressato a seguito della SCIA e della relativa nota comunale, rende inutile la prosecuzione del processo e integra la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 84 cod. proc. amm.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, in ragione della particolarità della questione e della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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