Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela del decreto di revoca della CIGS (TAR Lombardia n. 1034 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, annulla in autotutela il provvedimento impugnato e adotta un nuovo atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, privando la controversia del suo oggetto. In tale evenienza il giudice non è chiamato a pronunciarsi nel merito, non residuando alcun interesse alla decisione. La soccombenza virtuale non rileva ai fini della regolazione delle spese, le quali possono essere integralmente compensate in ragione del comportamento satisfattivo dell’amministrazione e della natura del provvedimento sopravvenuto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto ministeriale del 17 febbraio 2023 con cui l’amministrazione aveva parzialmente annullato, per il periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022, il precedente decreto direttoriale dell’11 febbraio 2021. Con quest’ultimo era stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi ed era stata autorizzata la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.
La società chiedeva, pertanto, l’annullamento del provvedimento di revoca parziale e l’accertamento del proprio diritto alla conferma dell’integrale trattamento di integrazione salariale per l’intero periodo originariamente autorizzato. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, nel corso del giudizio, l’amministrazione ha depositato il decreto direttoriale del 9 giugno 2023, con il quale ha annullato il provvedimento impugnato e ripristinato l’integrale efficacia dell’autorizzazione alla CIGS per l’intero periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.
Alla luce di tale sopravvenienza, il Collegio ritiene che la pretesa sostanziale della ricorrente — alla cui tutela era finalizzato il ricorso — abbia trovato piena e integrale soddisfazione in sede amministrativa. L’atto di ritiro in autotutela del provvedimento lesivo e il contestuale ripristino del provvedimento favorevole originario hanno determinato il venir meno dell’oggetto della controversia.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati, ormai privi di effetti lesivi. La pronuncia di rito assorbe ogni questione di merito relativa alla fondatezza del ricorso originario.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone l’integrale compensazione, in considerazione dell’esito del giudizio e della circostanza che l’annullamento del provvedimento impugnato è avvenuto tempestivamente ad opera della stessa amministrazione, prima della definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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