Ottemperanza per la Carta del Docente: il giudicato va eseguito anche in conto sospeso (TAR Lombardia n. 1035 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta del Docente è titolo esecutivo e, una volta passata in giudicato, la sua esecuzione può essere azionata davanti al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione è tenuta a completare le procedure di pagamento entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale il creditore può agire in giudizio. La mancanza di disponibilità sui capitoli di bilancio non può ostacolare la soddisfazione del creditore, dovendo l’Amministrazione ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Nel caso di persistente inadempimento, il giudice nomina un commissario ad acta, individuato di regola in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, senza diritto a compenso.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Cremona, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo complessivo di 500,00 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a metterle a disposizione il beneficio o un titolo equipollente.
Nonostante la sentenza fosse stata notificata e fosse passata in giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando in primo luogo che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che era ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Quanto all’idoneità della sentenza a costituire titolo esecutivo, il collegio ha rammentato che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, ma solo il rilascio di copia conforme. Erano quindi soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.
Il giudice ha poi ribadito un principio consolidato: la scarsità di risorse finanziarie non può giustificare l’inadempimento. Le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e, in assenza di capienza sui capitoli, il dirigente responsabile deve disporre il pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, con la reintegrazione a carico del fondo previsto dalla legge n. 468/1978.
Il TAR ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Ha altresì nominato sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta nella figura del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a dirigenti della direzione generale competente, precisando che non è dovuto alcun compenso trattandosi di dipendente già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state liquidate in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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