Tutela indiretta e contraddittorietà tra criteri fissati e perimetrazione catastale (TAR Marche n. 961 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela indiretta ex art. 45 d.lgs. n. 42/2004, l’amministrazione è vincolata ai criteri di perimetrazione che essa stessa ha enunciato in sede di avvio del procedimento. La perimetrazione che, in concreto, segua linee di divisione catastale invece dell’andamento morfologico del terreno, senza specifica giustificazione, è affetta da eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità. La scelta sull’estensione dell’area tutelata resta espressione di discrezionalità tecnica, ma deve essere coerente con l’auto-vincolo assunto.

Il Fatto

Un’associazione non riconosciuta, avente finalità di tutela del patrimonio culturale e ambientale, ha partecipato al procedimento volto all’imposizione di tutela indiretta sui terreni agricoli circostanti l’Abbazia di Sant’Urbano. L’ente aveva chiesto l’ampliamento dell’area tutelata verso ovest di almeno 800 metri, ma la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale non ha accolto l’osservazione. Il provvedimento finale ha delimitato l’area seguendo, secondo l’esposizione del ricorrente, linee di confine catastale e non i criteri morfologici e paesaggistici dichiarati in fase di avvio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso rilevando un’evidente contraddittorietà tra i criteri ex ante fissati dall’amministrazione e la loro applicazione pratica. In particolare, la perimetrazione verso ovest avrebbe dovuto seguire la morfologia del terreno, ma è stata invece ancorata al mero confine catastale di alcuni terreni. Tale critica non è stata specificamente contestata dall’amministrazione, che non ha preso posizione sul punto.

Il Collegio ha precisato che l’imposizione del vincolo indiretto è espressione di discrezionalità tecnica, ma l’esercizio di tale potere deve essere coerente con l’auto-vincolo che la pubblica amministrazione si è data al momento dell’avvio del procedimento. La mancata corrispondenza tra i criteri enunciati e la concreta perimetrazione integra un vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.

Quanto alla domanda di estensione del vincolo di ulteriori 800 metri verso ovest, il ricorso è stato ritenuto infondato: la mancata accettazione di tale osservazione non è stata accompagnata da censure idonee a mettere in discussione l’affidabilità della valutazione tecnico-discrezionale.

In accoglimento parziale del ricorso, il TAR ha annullato gli atti impugnati limitatamente all’applicazione dei criteri di perimetrazione, fermo restando il potere dell’amministrazione di rideterminarsi alla luce dei principi espressi in sentenza. Le spese sono state compensate per la complessità del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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