La riabilitazione disciplinare richiede la valutazione complessiva della condotta del dipendente (TAR Marche n. 957 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della riabilitazione disciplinare non è subordinata al solo accertamento dei requisiti temporali previsti dall’art. 87 del D.P.R. n. 3/1957, ma richiede una valutazione complessiva e congiunta di numero e gravità delle sanzioni irrogate, frequenza nel tempo delle infrazioni e comportamento tenuto dopo l’ultima sanzione. Il giudice amministrativo, nel valutare la legittimità del diniego, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. La valutazione di un provvedimento sanzionatorio successivo, ancorché impugnato, è legittima se il provvedimento era valido ed efficace al momento dell’adozione dell’atto. La legittimità dell’atto amministrativo va verificata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
Il Fatto
La ricorrente, all’epoca dei fatti Sostituto Commissario della Polizia di Stato, impugnava il decreto del Direttore Centrale del Ministero dell’Interno del 27 marzo 2024 che respingeva l’istanza di riabilitazione disciplinare, unitamente ai presupposti pareri negativi del Consiglio Centrale di Disciplina e della Commissione per il Personale del Ruolo degli Ispettori. Il diniego si fondava sulle numerose sanzioni disciplinari accumulate nel periodo 1998-2016 e su un ulteriore richiamo scritto del 17 maggio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso evidenziando che il potere esercitato dall’amministrazione in materia di riabilitazione disciplinare è ampiamente discrezionale. La valutazione deve congiuntamente considerare numero e gravità delle sanzioni, frequenza delle infrazioni e comportamento tenuto dopo l’ultima sanzione, quale dimostrazione del ravvedimento dell’interessato.
Quanto al requisito temporale, il TAR ha chiarito che il decorso del termine previsto dall’art. 87 del D.P.R. n. 3/1957 non è di per sé sufficiente a fondare la concessione del beneficio. La ricorrente aveva accumulato nove sanzioni disciplinari, circostanza che, pur non denotando particolare gravità, rivelava un comportamento complessivamente irregolare.
La sanzione del 2023, sebbene impugnata e successivamente annullata, era valida ed efficace al momento dell’adozione del provvedimento di diniego. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la legittimità di un atto amministrativo va valutata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, correttamente applicato dalla Commissione ministeriale nell’interrompere il percorso riabilitativo.
Ha infine precisato che l’eventuale vizio di contraddittorietà del parere del Consiglio Centrale di Disciplina non inficia il provvedimento finale, fondato su due pareri autonomi tra loro: a sorreggere il diniego è sufficiente che risulti legittimo almeno uno dei due. Le spese sono state compensate in ragione dell’illegittimità accertata della sanzione del 2023.
Nota della Redazione
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