Diniego di visto sanitario e risarcimento del danno per carenza istruttoria (TAR Lazio n. 8028 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di visto d’ingresso per motivi sanitari è illegittimo per difetto di istruttoria quando la sede diplomatica, a fronte di documentate esigenze di cura e assistenza del richiedente, ometta di attivare il contraddittorio procedimentale mediante il colloquio previsto dall’art. 4 del decreto interministeriale n. 850/2011. La sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento non preclude la domanda risarcitoria, ove sia dimostrata, secondo il principio del “più probabile che non”, la spettanza del bene della vita consistente nell’esito favorevole della richiesta di visto, e il danno patrimoniale derivante dai costi sostenuti in vista del viaggio, divenuti inutili per effetto del provvedimento illegittimo. In tal caso, trattandosi di debito di valore, spettano interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’illecito fino al deposito della sentenza, con interessi legali dalla sentenza al saldo.

Il Fatto

Una cittadina somala impugnava il decreto dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi del 15 maggio 2025, con cui era stata respinta la sua richiesta di visto per motivi sanitari. La ricorrente, zia di un bambino affetto da glaucoma congenito, avrebbe dovuto accompagnare in Italia la madre del minore per le cure; il diniego era motivato da ragionevoli dubbi sull’intenzione della richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto. Il bambino e la madre ottenevano invece il rilascio del visto. La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, pari a euro 1.705,00, per i costi già sostenuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di annullamento, essendo venute meno le esigenze di cura e assistenza sottese all’originaria richiesta di visto. Ciononostante, ha ritenuto possibile esaminare l’illegittimità del provvedimento ai soli fini risarcitori. La sentenza ha ravvisato un evidente vizio di istruttoria: le documentate esigenze di cura del minore avrebbero dovuto indurre la sede diplomatica a sollecitare il contraddittorio procedimentale con la richiedente, tramite il colloquio previsto dall’art. 4 del d.m. n. 850/2011, prima di adottare il diniego.

Il successivo contraddittorio, svolto solo a seguito dell’ordine cautelare del Tribunale ma non confluito in un nuovo provvedimento conclusivo, ha evidenziato l’assenza di un effettivo rischio migratorio. In particolare, sono emerse le condizioni lavorative della ricorrente, dipendente di una società con ruolo di supervisione, e la sua situazione familiare di madre di una figlia minorenne residente nel Paese di origine.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto sussistente, secondo il principio del “più probabile che non”, la prova della spettanza del bene della vita, consistente nell’esito favorevole della richiesta di visto. Quanto al danno, la ricorrente ha fornito prova dei costi sostenuti per il viaggio, non contestati dalla controparte, e il nesso di causalità è stato individuato nel fatto che tali spese sono divenute inutili a causa del provvedimento illegittimo.

L’Amministrazione è stata pertanto condannata al risarcimento di euro 1.705,00, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell’illecito fino al deposito della sentenza, calcolati sulla somma via via rivalutata, e interessi legali dalla sentenza al saldo. Le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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