Pregiudizi penali e archiviazione non impediscono il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 1593 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cittadinanza italiana per naturalizzazione, la valutazione amministrativa sulla condotta e sull’inserimento sociale del richiedente è autonoma rispetto all’esito del procedimento penale. Le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti processuali, sicché l’archiviazione o l’estinzione per oblazione dei reati contestati non vincolano l’Amministrazione né impediscono il diniego. Nell’ambito del periodo di osservazione decennale antecedente la domanda, i pregiudizi penali risalenti e i reati di indole costituiscono indicatori significativi della personalità, da apprezzare in modo globale e sintetico. Il riconoscimento della cittadinanza presuppone che nessun dubbio di inaffidabilità sussista, anche con valutazione prognostica futura, circa la piena adesione ai valori costituzionali.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in data 26.07.2013 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Nel corso dell’istruttoria emergeva a suo carico una segnalazione all’autorità giudiziaria del 24.04.2012 per violazione degli artt. 609-quinquies e 660 cod. pen., ovvero corruzione di minorenne e molestia.

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 19.8.2020, respingeva l’istanza, dopo aver comunicato all’interessato il preavviso di diniego. Il ricorrente rappresentava che i pregiudizi penali contestati si erano conclusi con provvedimenti di archiviazione del 20 marzo 2013 e del 23 maggio 2013, ma l’Amministrazione riteneva comunque ostativa la condotta emersa. Il ricorso chiedeva l’annullamento del decreto ministeriale e del preavviso di diniego.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio respinge il ricorso e ritiene infondata la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 9 lett. f) della legge n. 91/1992. I pregiudizi penali emersi rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa osservanza delle leggi.

Le condotte risalgono ad appena un anno prima della domanda e ricadono quindi nel periodo di osservazione decennale antecedente, in cui devono maturare i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta. I reati di atti osceni e molestia hanno portata plurioffensiva e incidono su beni primari della persona costituzionalmente tutelati.

Il giudice qualifica tali reati come reati di indole, rilevanti sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, tanto da poter essere valutati come indici del carattere anche ove fuoriescano dal periodo decennale. Il giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, che non considera i singoli precedenti in modo atomistico, ma li apprezza globalmente, nella periodicità, nella reiteratività e nella loro natura.

Sulla intervenuta estinzione dei reati il TAR osserva che le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo. La molestia si è estinta per oblazione, mediante pagamento di una somma che, pur estinguendo la contravvenzione, conferma la colpevolezza; gli atti osceni si sono estinti per ragioni legate alla impossibilità per le parti offese di percepire i fatti, circostanza che non esclude che gli stessi siano stati commessi.

Nell’ambito del giudizio prognostico, anche in ottica di precauzione avanzata, non si deve tenere conto solo dei fatti penalmente rilevanti, ma anche dell’area della prevenzione e di ogni situazione di astratta pericolosità sociale. Il conferimento della cittadinanza per naturalizzazione presuppone un interesse pubblico e si fonda su determinazioni espressione del potere sovrano dello Stato, richiedendo che nessun dubbio di inaffidabilità sussista. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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