L’ordinanza sindacale contingibile e urgente prevale sulla libertà di iniziativa economica (TAR Marche n. 960 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 costituisce idonea base giuridica per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti finalizzate a fronteggiare i fenomeni di “movida molesta” e a tutelare la quiete pubblica, la salute e l’ambiente urbano. I relativi presupposti non richiedono che il pericolo sia concreto e attuale, essendo sufficiente che l’atto sia motivato in base a elementi fattuali emersi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’imposizione di un orario di chiusura delle attività commerciali non integra una limitazione sproporzionata della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., non potendosi pretendere un’ordinanza “sartoriale” calibrata su ogni singola attività. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile solo a fronte dell’identità assoluta delle situazioni messe a confronto, con onere di rigorosa prova a carico dell’interessato.
Il Fatto
Il Comune di San Benedetto del Tronto adottava, ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, un’ordinanza contingibile e urgente con cui imponeva, per il periodo estivo, la chiusura dei pubblici esercizi dalle ore 3:00 alle ore 6:00, con divieti specifici sulla vendita per asporto di bevande alcoliche in orario notturno. Una società, esercente attività di pasticceria-bar, impugnava l’atto deducendo carenza dei presupposti dell’urgenza, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 41 Cost. e disparità di trattamento rispetto ai locali con licenza di intrattenimento, oltre a chiedere il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso il primo motivo, ravvisando nell’art. 50, comma 5, Tuel l’idonea base giuridica dell’atto e nella sua motivazione gli elementi necessari a giustificare il ricorso al potere extra ordinem, richiamando precedenti in cui erano stati ritenuti legittimi provvedimenti ancor più restrittivi, come TAR Marche n. 359/2025.
Quanto alla dedotta assenza di urgenza, il Collegio ha valorizzato il percorso procedimentale che ha preceduto l’adozione dell’ordinanza: le riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e i confronti con le forze dell’ordine hanno fatto emergere la necessità di contrastare i fenomeni di disturbo alla civile convivenza. Tali circostanze rendono le esigenze di tutela non genericamente dedotte ma concretamente riscontrate, escludendo un difetto di istruttoria.
Sulla lamentata violazione dell’art. 41 Cost., il Tribunale ha osservato che l’iniziativa economica incontra limiti nella salute e nell’utilità sociale, e che un obbligo di chiusura di sole tre ore nell’arco delle ventiquattro non può considerarsi una limitazione eccessiva né impone un’ordinanza “su misura” per ogni singola attività.
Da ultimo, il motivo concernente la disparità di trattamento è stato respinto perché la ricorrente non ha fornito la prova rigorosa dell’identità assoluta della propria situazione rispetto ai locali con licenza ex artt. 68-69 T.U.L.P.S.; tali esercizi, incentrati sull’intrattenimento notturno, non sono assimilabili all’attività di bar-pasticceria, sicché il differente orario di chiusura risulta proporzionato.
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Nota della Redazione
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