Cessata materia del contendere per sopravvenuta rivalutazione della domanda di mobilità (TAR Molise n. 244 dell’11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo dell’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente, eliminando ogni residua utilità della pronuncia di merito. In materia di mobilità volontaria del pubblico dipendente, l’avvio di un procedimento di rivalutazione dell’istanza, disposto in esecuzione di un’ordinanza cautelare che ha sospeso la procedura concorsuale per la copertura del medesimo posto, integra tale effetto satisfattivo, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso. La valutazione ponderata della soccombenza virtuale e la correttezza della condotta procedimentale dell’Amministrazione, che ha dato tempestiva esecuzione al provvedimento cautelare, costituiscono ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una dirigente medico-veterinaria, in servizio presso un’ATS lombarda e titolare dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 per l’assistenza di familiari disabili in situazione di gravità, presentava all’Azienda sanitaria regionale del Molise una domanda di trasferimento, ai sensi della stessa legge, per ricongiungimento ai familiari assistiti, sebbene con sede di lavoro più vicina agli stessi. L’Amministrazione, pur avendo comunicato che avrebbe rivalutato l’istanza nell’ambito del piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026, non provvedeva sulla richiesta e, viceversa, indiceva una procedura concorsuale pubblica per la copertura di un posto di dirigente veterinario, oltre ad avviare procedure di stabilizzazione e ad accogliere l’istanza di assegnazione temporanea di altro soggetto.
La ricorrente impugnava gli atti di indizione e di gestione della procedura, deducendo la violazione dell’obbligo di esperire preventivamente la mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, e contestava altresì il silenzio serbato sulla propria domanda di trasferimento. Con ordinanza cautelare, il TAR accoglieva l’istanza, sospendendo la procedura concorsuale e ordinando all’Amministrazione di valutare la domanda di mobilità. In esecuzione di tale pronuncia, l’Azienda adottava una delibera di sospensione a tempo indeterminato della procedura e di avvio del procedimento di rivalutazione dell’istanza della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, all’esito dell’adozione della deliberazione da parte dell’Amministrazione, la quale ha disposto la sospensione a tempo indeterminato della procedura concorsuale impugnata e l’avvio del procedimento di rivalutazione della domanda di mobilità della ricorrente, l’interesse sostanziale azionato dalla medesima aveva trovato integrale soddisfazione. La pronuncia richiesta è stata pertanto quella di cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità concreta derivante dall’esame nel merito delle censure proposte.
Il Tribunale ha quindi affrontato il profilo delle spese di lite, richieste dalla ricorrente in ragione dell’accoglimento della domanda cautelare e della conseguente attività satisfattiva dell’Amministrazione. Il Collegio ha operato una valutazione ponderata della soccombenza virtuale, considerando l’esito complessivo della controversia, ma ha contemporaneamente valorizzato la correttezza della condotta dell’Amministrazione, la quale, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha prontamente rimosso gli effetti degli atti impugnati e avviato il procedimento di rivalutazione dell’istanza della ricorrente.
Sulla base di tali elementi, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, non ravvisando gli estremi per una condanna integrale dell’Amministrazione soccombente in senso virtuale. La decisione si pone in linea con il principio per cui, in caso di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese resta demandato alla valutazione discrezionale del giudice, ancorata alla complessiva condotta processuale e sostanziale delle parti.
Nota della Redazione
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