La correzione di errore materiale non consente di integrare ex post la sentenza (TAR Marche n. 883 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione di errore materiale disciplinato dall’art. 86 c.p.a. è uno strumento di natura meramente emendativa, utilizzabile esclusivamente per eliminare dalla sentenza errori od omissioni materiali che non hanno comportato alcuna attività valutativa. Esso non è esperibile per conseguire una diversa o più ampia statuizione, né per ottenere un provvedimento che la sentenza non ha pronunciato. La domanda volta a ottenere un ordine di cancellazione di una trascrizione, non disposto dal giudice, non integra un errore materiale ma si sostanzia in una inammissibile domanda di modifica e integrazione ex post della volontà espressa con la sentenza, perseguibile esclusivamente attraverso l’impugnazione.
Il Fatto
Una società ricorreva avverso la determinazione con cui il Comune aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, l’acquisizione al patrimonio indisponibile di proprie aree, limitatamente alla parte in cui le era stato negato l’indennizzo. Il TAR Marche, con sentenza del 15.10.2020 n. 592, accoglieva il ricorso annullando la determina nella parte impugnata. A distanza di anni, le parti presentavano congiuntamente istanza di correzione di errore materiale, rilevando che la sentenza indicava reiteratamente la determina impugnata con il n. 116 anziché con il corretto n. 166. Nell’istanza chiedevano altresì di disporre l’ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione eseguita in forza dell’annullato provvedimento espropriativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR, con il decreto collegiale in commento, accoglie l’istanza di correzione di errore materiale, disponendo che la determina impugnata venga indicata con il corretto n. 166 in luogo del n. 116 in tutti i punti della sentenza n. 592 del 2020. Il giudice preliminarmente verifica l’emendabilità de plano della pronuncia, che si configura in presenza di un errore meramente riproduttivo di un’erronea indicazione contenuta nell’atto introduttivo e reiterata in quasi tutti gli atti difensivi delle parti.
La parte relativa alla domanda di cancellazione della trascrizione è invece rigettata. Il TAR chiarisce che il procedimento di correzione di errore materiale non è utilizzabile quando la sentenza non sia emendabile de plano o richieda complesse attività ricostruttive per individuare il reale contenuto della decisione. Nel caso di specie, la mancanza del chiesto ordine nel dispositivo non è ascrivibile a una mera disattenzione del giudice, ma è il frutto di una scelta consapevole: il dispositivo si limitava ad annullare la determina, mentre la società aspira a ottenere oggi un provvedimento ulteriore e non pronunciato.
Il Collegio ritiene quindi che tale domanda tenda ad alterare il contenuto prescrittivo sostanziale della sentenza, finalità perseguibile esclusivamente attraverso la sua impugnazione e non certo attraverso il rimedio correttivo di cui all’art. 86 c.p.a., che non può tramutarsi in un’inammissibile domanda di modifica ed integrazione ex post della volontà espressa con la sentenza.
Il Tribunale, infine, non provvede sulle spese della presente fase e dispone che il decreto costituisca parte integrante della sentenza originaria.
Nota della Redazione
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