Porto d’armi: la riabilitazione non cancella il giudizio di inaffidabilità (TAR Toscana n. 1016 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di porto d’armi, il giudizio di buona condotta richiesto per il rilascio del titolo è più ampio e discrezionale di quello sulla pericolosità e può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza. L’intervenuta riabilitazione non priva l’Autorità di pubblica sicurezza del potere di valutare il fatto-reato nella sua dimensione storica, considerando la situazione complessiva del richiedente, poiché né l’estinzione del reato né la riabilitazione sono da sole sufficienti a dimostrare l’assoluta garanzia di non abuso dell’arma. La condanna rappresenta comunque una controindicazione al rilascio del titolo, anche quando i reati siano risalenti nel tempo o estranei alla materia delle armi. Il diniego è sufficientemente motivato mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Arezzo ha respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso di caccia. L’interessato era già stato titolare della medesima licenza, concessagli nel 2011 e poi scaduta per decorrenza del termine di efficacia.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, lamentando carenza istruttoria e difetto di motivazione: la Questura non avrebbe valutato le controdeduzioni e, in particolare, l’intervenuta riabilitazione per la maggior parte dei precedenti. Ha inoltre sostenuto l’ingiustizia manifesta della determinazione rispetto alla posizione assunta nel 2011, invocando l’art. 43 T.U.L.P.S. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto tutte le censure, trattate unitariamente per la sostanziale analogia delle argomentazioni. Il diniego si fonda su undici decreti di condanna distribuiti in un arco temporale ampio, dall’emissione di assegni a vuoto fino a una condanna per violazione delle norme in materia di imposte sui redditi. La Questura ha elencato i precedenti e ha chiarito che le deduzioni difensive, pur richiamando la riabilitazione, non erano idonee a mutare il giudizio di non affidabilità per mancanza di buona condotta, desunta dalle reiterate condotte di evasione fiscale e contributiva.

Il Tribunale ha valorizzato due circostanze sopravvenute rispetto al 2011: la condanna del 2018 per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., per detenzione di cani in condizioni suscettibili di cagionare gravi sofferenze, e la condanna in appello per fatti di natura economico-finanziaria con pena di un anno di reclusione. Ha inoltre rilevato che già nel 2019 una precedente istanza era stata negata con provvedimento rimasto inoppugnato.

Da qui la conclusione che l’Amministrazione non ha operato alcun automatismo, ma ha valutato il comportamento complessivo del richiedente, rilevando il sopravvenire di ulteriori provvedimenti giudiziari sfavorevoli. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il divieto può fondarsi su situazioni prive di rilevanza penale (Cons. Stato, sez. III, n. 4511 del 2019; Cons. Stato, sez. III, n. 1972 del 2019; Cons. Stato, sez. III, n. 2135 del 2019).

Quanto alla riabilitazione, il TAR ha ribadito che l’Autorità conserva il potere discrezionale di valutare il fatto-reato nella sua dimensione storica (TAR Sicilia Catania, Sez. I, n. 2959 del 2023; TAR Liguria Genova, Sez. I, n. 163 del 2023). Ha poi evidenziato che la licenza può essere negata anche in assenza di controindicazioni connesse al corretto uso delle armi, potendo valorizzare fatti di reato e vicende personali estranee alla materia (Cons. Stato, sez. III, n. 2146 del 2015; n. 1270 del 2015; n. 5398 del 2014; n. 4121 del 2014).

Il complesso dei precedenti ha dimostrato, secondo il Collegio, che il ricorrente ha improntato la propria vita alla commissione di comportamenti antisociali: in un’ottica prudenziale il rigetto era dunque doveroso. La motivazione del provvedimento ex art. 43 T.U.L.P.S. non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo ed è censurabile solo se del tutto carente o manifestamente illogica (TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, n. 1696 del 2024; TAR Lombardia Milano, Sez. I, n. 338 del 2019). Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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