Requisiti psico-fisici operatori Vigili del Fuoco: applicabile art. 2 D.M. n. 166/2019 (TAR Lazio n. 4829 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso al ruolo degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la verifica psico-fisica dei candidati deve essere effettuata secondo i requisiti di idoneità stabiliti dall’art. 2 del D.M. n. 166/2019, che disciplina i parametri per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali, e non secondo quelli di cui all’art. 1 del medesimo decreto, riferiti al personale che svolge funzioni operative. È, pertanto, illegittimo il provvedimento di esclusione che, sottoponendo il candidato alla verifica dei requisiti per le funzioni operative, ne disponga l’inidoneità per alterazione dei parametri fisici quali l’eccessiva percentuale di massa grassa.
Il Fatto
Il ricorrente, proveniente dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, partecipava alla procedura per l’assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori. Superata la prova selettiva, veniva convocato per gli accertamenti sanitari, all’esito dei quali la commissione medica lo giudicava inidoneo per “alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa (29,6%)”.
Il candidato impugnava l’esclusione, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della sottoposizione dei candidati alla verifica dei requisiti fisici previsti per il personale che svolge funzioni operative, mentre gli operatori svolgono mansioni di natura impiegatizia e di supporto. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, accoglieva l’istanza e fissava l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la doglianza relativa all’illegittima applicazione dei requisiti psico-fisici previsti per il personale operativo ai candidati alla qualifica di operatore. La verifica delle condizioni psicofisiche, ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici, è legittima solo se correlata alle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere, come confermato anche dalla giurisprudenza unionale in materia di occupazione.
Il Collegio ha rilevato che l’art. 70 del d.lgs. n. 217/2005 qualifica le funzioni del personale operatore come “funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale”, consistenti in attività di ricezione, protocollazione, fascicolazione e operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, senza alcuna peculiarità che giustifichi specifici requisiti di prestanza fisica.
Inoltre, il Tribunale ha osservato che il legislatore, all’art. 12, co. 2, del d.l. n. 69/2023 — norma che ha previsto la procedura concorsuale — ha espressamente stabilito che il personale candidato alla qualifica di operatore dovesse essere valutato ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 166/2019, che disciplina i requisiti di idoneità per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali, e non in base all’art. 1 del medesimo decreto, relativo ai ruoli del personale che espleta funzioni operative.
Alla luce di tali elementi, la decisione dell’amministrazione di escludere il ricorrente per carenza dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.M. n. 166/2019 è stata ritenuta irragionevole e sproporzionata, tanto più che il candidato rientrava tra i vigili volontari discontinui, categoria per la quale risulta pendente una procedura di infrazione. Il provvedimento di esclusione è stato pertanto annullato, con ordine all’amministrazione di ammettere il ricorrente al prosieguo della procedura e di inserirlo in graduatoria a pieno titolo, mentre le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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