Aree idonee fotovoltaico, lettere c-ter e c-quater in rapporto di sussidiarietà (Cons. Stato n. 10383 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le lettere c-ter e c-quater dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 sono tra loro autonome e alternative, non cumulative. L’incipit “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)” instaura un rapporto di sussidiarietà: la c-quater si applica solo quando non ricorrano i presupposti delle lettere precedenti. Ne consegue che l’area conforme alla c-ter è idonea senza necessità di verificare i più restrittivi requisiti della c-quater, che assume funzione ampliativa e non limitatrice del novero delle aree idonee. La tipizzazione legale dell’area idonea opera come linea di indirizzo superabile, nel procedimento, solo con motivazione rafforzata.

Il Fatto

La società ricorrente presenta al Comune, in data 15.5.2024, una PAS ex art. 6, comma 9-bis, legge n. 28/2011 per un impianto fotovoltaico a terra di potenza poco inferiore a 10 MW. Il progetto viene collocato tra le aree agricole racchiuse in un perimetro con punti distanti non più di 500 metri da zone a destinazione produttiva, ai sensi della lett. c-ter, n. 1), art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021.

Il Comune dapprima rappresenta motivi ostativi, poi respinge l’istanza con provvedimento dell’8.7.2024, ritenendo applicabile la diversa lett. c-quater e qualificandola come speciale. Il TAR Toscana accoglie il ricorso. Il Comune appella deducendo l’inammissibilità del ricorso per natura confermativa dell’atto e l’erronea interpretazione del rapporto tra le due lettere.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Sezione richiama il criterio distintivo tra atto di conferma e atto meramente confermativo, fondato sulla sussistenza di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1985 del 2025. Nel caso concreto il secondo diniego poggia su un percorso motivazionale diverso: il Comune riconosce la conformità alla c-ter ma invoca la c-quater. L’atto è quindi autonomamente impugnabile e il motivo è infondato.

Sul secondo motivo, la Corte affronta la quaestio iuris centrale. Richiama i contrapposti orientamenti: la tesi della concorrenza necessaria, sostenuta dal Comune e da parte della giurisprudenza (TAR Emilia Romagna, Parma, n. 5 del 2025; TAR Lombardia, Milano, n. 351 del 2025), e la tesi dell’alternatività (TAR Toscana n. 844 del 2024 e n. 1359 del 2024).

L’interpretazione letterale e sistematica convince la Sezione della seconda soluzione. L’elenco del comma 8 si articola in lettere autonome che fanno capo a un unico alinea, volto a individuare ulteriori “aree” idonee e non ulteriori “requisiti” delle aree già tipizzate. L’incipit “fatto salvo” esprime una relazione di autonomia e alternatività, secondo il criterio della sussidiarietà.

L’interpretazione funzionale-teleologica conforta l’esito. La lett. c-quater, introdotta dal d.lgs. n. 50/2022, estende il novero delle aree idonee includendo superfici non antropizzate, ma a condizioni più restrittive in ragione della loro integrità paesaggistica. I lavori preparatori parlano espressamente di “ulteriori aree”. La lettura del Comune rovescerebbe la ratio legis, attribuendo alla norma funzione limitatrice anziché ampliativa.

La Corte esclude il richiamo all’art. 5 d.l. n. 63/2024, inapplicabile per effetto della norma transitoria del comma 2, che impone di concludere le procedure avviate entro il 16.5.2024 secondo la normativa previgente. Ribadisce infine la centralità del procedimento amministrativo nel bilanciamento degli interessi, richiamando Corte cost. n. 134 del 2025 e le sentenze della Sezione n. 7085 del 2025 e n. 6434 del 2025: la tipizzazione legale è superabile solo con motivazione rafforzata. Il terzo motivo, dipendente dal secondo, è parimenti respinto. Spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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