Autorizzazione unica agrivoltaico e mancata impugnazione dell’esclusione dalla VIA: effetti consolidati (TAR Molise n. 238 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, non impugnato nei termini, consolida i propri effetti e non può essere rimesso in discussione in sede di impugnazione dell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, salvo che l’atto successivo non sia affetto da vizi propri. In materia di impianti agrivoltaici, l’amministrazione esercita la propria discrezionalità tecnica nel valutare l’adeguatezza della documentazione agronomica prodotta, purché essa attesti la continuità dell’attività agricola e la sostenibilità economica dell’intervento. Quanto al vincolo paesaggistico, l’autorizzazione paesaggistica si intende acquisita per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990, in assenza di parere del competente Servizio regionale; le modifiche progettuali che superano le criticità della Soprintendenza rendono il provvedimento immune da censure. La tutela dai campi elettromagnetici risulta garantita quando la relazione tecnica dimostri il rispetto dei limiti del d.P.C.M. 8 luglio 2003.
Il Fatto
La Regione Molise rilasciava alla società controinteressata un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico a terra di potenza nominale 6,56 MW, in località del comune di Campomarino. Alcuni cittadini e associazioni di categoria proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale su opposizione della società, deducendo la violazione del principio di precauzione per la mancata sottoposizione del progetto a VIA, l’incompatibilità dell’impianto con la normativa agrivoltaica e paesaggistica e il pregiudizio all’abitato vicino.
I ricorrenti chiedevano, oltre all’annullamento dell’atto, l’ammissione di mezzi istruttori e una consulenza tecnica d’ufficio per accertare gli impatti ambientali del progetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso preliminarmente la domanda istruttoria e l’istanza di CTU, ritenendo la controversia matura per la decisione.
In ordine al primo motivo, il Collegio ha rilevato che l’esclusione dalla VIA era stata disposta con determinazione del 7 settembre 2023, pubblicata, mai impugnata e quindi consolidata: le censure volte a rimetterla in discussione sono state ritenute infondate, non valendo il generico richiamo al principio di precauzione.
Quanto al contenuto agronomico, la discrezionalità tecnica dell’amministrazione è stata ritenuta correttamente esercitata: la relazione depositata attestava la continuità dell’attività agricola, la sostenibilità economica e la rispondenza al requisito D.2 delle Linee guida MITE, superando i rilievi di carenza di documentazione.
Sul vincolo paesaggistico, il Tribunale ha chiarito che il parere negativo reso nell’ambito del procedimento di VIA era stato superato dalle modifiche progettuali presentate nell’agosto 2024 e, comunque, l’autorizzazione paesaggistica era acquisita per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990.
Da ultimo, il Collegio ha ritenuto le censure relative all’impatto elettromagnetico generiche e smentite dagli atti: le relazioni allegate al progetto dimostravano valori simulati di campo magnetico inferiori ai limiti normativi del d.P.C.M. 8 luglio 2003. Il ricorso è stato quindi respinto, con spese compensate. Resta salva la disciplina della sospensione di efficacia di cui al comma 4 dell’art. 14-quater citato.
Nota della Redazione
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