Acquisizione gratuita al patrimonio comunale e sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ingiunzione a demolire (TAR Molise n. 240 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusivismo edilizio, l’ordinanza di demolizione non impugnata si consolida nei propri effetti, con la conseguenza che i vizi che la affliggono non possono essere dedotti in sede di gravame avverso l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, il quale ha natura essenzialmente dichiarativa di un effetto traslativo già prodottosi ipso iure al decorso del termine di novanta giorni. Detto atto non apre un nuovo procedimento, sicché non è dovuta la comunicazione di avvio. L’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 può essere presentata solo entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione. La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza, ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, è sempre irrogata nella misura massima di euro 20.000 per gli abusi realizzati su aree vincolate, con riferimento al momento dell’accertamento dell’inottemperanza e non a quello di commissione dell’abuso.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la nota del Comune di Matrice e la Determinazione n. 22 del 03.03.2025, con le quali era stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 1 del 16.05.2024, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L’ordinanza di demolizione presupposta non era stata impugnata. Il ricorrente deduceva plurimi motivi, tra cui la violazione del diritto di accesso, il difetto di proporzionalità della misura acquisitiva e della sanzione, la mancata valutazione della conformità urbanistica parziale e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato. In primo luogo, ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, affermando che le censure che investono la legittimità dell’ordinanza di demolizione presupposta, rimasta inoppugnata, sono inammissibili, poiché l’atto successivo di acquisizione è meramente conseguenziale e vincolato. Tali vizi avrebbero dovuto essere dedotti tempestivamente avverso l’ingiunzione a demolire, pena l’elusione del termine decadenziale. Il Collegio ha citato, in tal senso, la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1267 del 17.02.2026.
Con riguardo alla censura relativa alla sproporzionalità della sanzione amministrativa, il Tribunale l’ha ritenuta infondata. La sanzione di euro 20.000 è stata applicata nella misura massima in quanto gli abusi erano stati realizzati su aree soggette a vincolo paesaggistico, trovando applicazione l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio ha precisato che il momento rilevante per l’applicazione della sanzione è quello dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, e non l’epoca di commissione dell’abuso.
Il motivo concernente la presentazione di una domanda di sanatoria successiva alla scadenza del termine di novanta giorni è stato respinto, in quanto l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 può essere presentata solo entro tale termine. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, la Corte ha escluso la necessità di una nuova comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto a portata dichiarativa di un effetto legale già verificatosi, come ribadito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 4235/2026). Infine, le doglianze relative alla proporzionalità dell’acquisizione e alla mancata motivazione sull’interesse pubblico sono state respinte, poiché l’acquisizione gratuita consegue automaticamente all’inottemperanza, senza margini di discrezionalità per l’amministrazione.
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Nota della Redazione
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