La PAS non si forma per silentium se è stata indetta la conferenza di servizi; il parere negativo atecnico non può prevalere sui pareri specialistici favorevoli (TAR Basilicata n. 292 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata disciplinata dall’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 non determina l’assentimento per silentium dell’intervento quando il comune abbia tempestivamente indetto la conferenza di servizi decisoria, in quanto, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, il termine per la formazione del titolo resta sospeso fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Costituisce, inoltre, vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria il provvedimento di diniego che, pretermettendo i pareri specialistici favorevoli resi dall’ente competente in materia ambientale, accordi prevalenza a una memoria partecipativa atecnica di amministrazioni prive di specifica competenza in materia, valorizzata come ostacolo all’assentibilità dell’impianto.
Il Fatto
Una società presentava al Comune istanza di autorizzazione, in regime di procedura abilitativa semplificata ai sensi dell’art. 8-bis del d.lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano. A seguito della pubblicazione dell’istanza sul B.U.R., il Comune trasmetteva le proprie osservazioni e il parere negativo della Prefettura in merito alla vicinanza del progetto al Centro di Permanenza per i Rimpatri. In corso di causa, il Comune adottava una determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, poi rettificata e sostituita da un secondo provvedimento di diniego a seguito della precisazione della Prefettura circa la natura non dissenziente della propria posizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e il terzo atto di motivi aggiunti, in quanto diretti avverso atti privi di valenza provvedimentale, quali le osservazioni comunali e i pareri endoprocedimentali, nonché improcedibile il primo atto di motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la sostituzione della prima determinazione negativa con quella successiva.
Nel merito, il Collegio ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui il titolo si sarebbe formato per silentium ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, accertando che il Comune aveva tempestivamente indetto la conferenza di servizi decisoria, con conseguente sospensione del termine. Parimenti infondate sono state ritenute le censure procedurali, sussistendo la prova della comunicazione alla società dell’avvio del procedimento e dei motivi ostativi.
È stato, invece, accolto il secondo atto di motivi aggiunti. In primo luogo, il parere della Prefettura e del Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, privo di specifica competenza in materia ambientale, è stato giudicato illegittimamente prevalente rispetto ai pareri positivi dell’A.R.P.A. e dell’Ufficio Ambiente della Provincia, sostenuti da uno studio olfattivo che escludeva impatti significativi sul recettore sensibile.
Quanto alle opere di connessione alla rete, il Collegio ha ritenuto sufficiente l’elaborato grafico redatto dal gestore della rete, prodotto dalla società, non potendo rilevare mere ipotesi comunali di interferenza. Le altre carenze documentali sono state infine giudicate generiche e tardive. Per l’effetto, è stata disposta la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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