Ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo contro la gestione liquidatoria (TAR Molise n. 229 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza. L’azione è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta all’integrale adempimento. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta, anche ratione muneris, per l’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Alcuni dirigenti medici del S.S.N., già vincitori di un giudizio sul trattamento economico, vedevano riconosciuto il proprio credito con decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino, dichiarato esecutivo e notificato alla Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise, in persona del Direttore Generale dell’A.S.RE.M. quale Commissario liquidatore. Non essendo seguito il pagamento, i creditori, inclusi gli eredi di uno di essi deceduto, proponevano ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, rilevando che il decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., costituisce titolo idoneo per l’azione di ottemperanza. La fattispecie rientra nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che equipara ai giudicati gli altri provvedimenti del giudice ordinario. Il Collegio ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, computato dalla notifica del titolo esecutivo.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non avendo l’amministrazione offerto alcuna prova dell’integrale adempimento di quanto ingiunto. Il TAR ha pertanto ordinato al Commissario liquidatore di provvedere al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, degli importi indicati nel titolo, oltre interessi dal 31.12.2005, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, anche ratione muneris, individuato nel Direttore del Dipartimento Amministrativo – Unità Operativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., con facoltà di delega a un funzionario, che dovrà attivarsi su istanza di parte nel termine di ulteriori sessanta giorni.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ne ha ravvisato i presupposti, considerata la nomina del commissario ad acta, pur rimettendo la questione a una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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