Legami del titolare con il clan legittimano l’interdittiva antimafia (TAR Campania n. 491 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli elementi indiziari posti a fondamento dell’informativa antimafia interdittiva possono riferirsi direttamente al titolare dell’impresa, senza che rilevi la sua formale posizione apicale o la natura subordinata di altri soggetti coinvolti. Il pericolo di infiltrazione mafiosa si accerta con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idoneo a far ritenere “più probabile che non” la contaminazione. La cessazione del rapporto di lavoro con un soggetto contiguo al clan, intervenuta dopo l’avvio delle indagini penali, può essere valutata come atto connotato da intento elusivo delle misure antimafia. La scelta dell’interdittiva in luogo delle misure di prevenzione collaborativa è legittima quando il legame con la consorteria criminale assume carattere continuativo e non meramente occasionale.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operante nel settore delle costruzioni ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’informativa antimafia interdittiva emessa dalla competente Prefettura, con la quale è stata rigettata la richiesta di aggiornamento antimafia e disposta la trasmissione del provvedimento interdittivo.
Il ricorrente ha censurato l’insufficienza del quadro indiziario, sostenendo che l’influenza mafiosa sarebbe stata riferita a un mero dipendente dell’impresa, in posizione di subordinazione, e non a chi occupa posizioni apicali. Ha inoltre dedotto l’inattualità degli elementi, essendo il rapporto di lavoro cessato prima della comunicazione di avvio del procedimento, e l’erronea esclusione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i primi quattro motivi, tutti volti a criticare il compendio motivazionale dell’interdittiva. Richiama la tipizzazione giurisprudenziale degli indizi valorizzabili dal Prefetto: vicende anomale nella struttura dell’impresa, rapporti di frequentazione con esponenti del clan, provvedimenti di prevenzione, sentenze penali, anche di proscioglimento, da cui emergano valutazioni sintomatiche di contaminazione (Cons. Stato, sez. III, n. 6144 del 2023).
Il pericolo di infiltrazione, osserva il Collegio, va accertato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza su indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato, sez. III, n. 5964 del 2023).
Nel caso esaminato gli elementi indiziari fanno capo direttamente al titolare dell’impresa, deferito per reati rientranti tra quelli previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 quali reati spia, e indicato come prestanome di soggetti contigui a un clan operante nello stesso territorio. Il ricorrente non contesta la contiguità di tale soggetto con il clan, né allega una successiva dissociazione.
Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, il Collegio richiama il principio per cui il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente infiltrato, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa (Cons. Stato, sez. III, n. 2465 del 2022). La cessazione, intervenuta quando le indagini penali erano già avviate da circa due anni, può configurarsi come atto connotato da intento elusivo. Il rapporto tra i soggetti coinvolti non si esaurisce nel solo rapporto di lavoro, ma abbraccia una più ampia sfera di interessi e influenze criminali.
La longevità dell’impresa non è elemento dirimente, poiché l’infiltrazione può colpire anche imprese attive da tempo. Il Collegio richiama il principio secondo cui rileva il complesso degli elementi emersi nel procedimento, non potendosi parcellizzare il singolo indizio (Cons. Stato, sez. III, n. 5024 del 2023).
Infine, quanto all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, il Collegio ritiene legittima la scelta dell’interdittiva in luogo delle misure collaborative. Il carattere continuativo del legame con le consorterie criminali esclude il presupposto dell’agevolazione soltanto occasionale, risultando inconciliabile con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato (Cons. Stato, ad. plen., n. 6 del 2023). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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