Silenzio sull’accesso all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (TAR Lombardia n. 2523 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale si applica il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, salvo che l’amministrazione abbia stabilito un termine diverso ai sensi dell’art. 2, comma 3. Non trova applicazione il termine di centottanta giorni contemplato dall’art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990, poiché la clausola dei procedimenti “riguardanti l’immigrazione” va riferita ai soli procedimenti di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno. Il silenzio serbato oltre il termine è illegittimo e il giudice ordina all’amministrazione di provvedere con atto espresso.

Il Fatto

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha presentato domanda di riconoscimento alla Questura in data 30.08.2024 e, privo di mezzi di sussistenza, ha chiesto in data 12.02.2025 l’inserimento nel sistema di accoglienza. L’istanza è rimasta priva di riscontro.

Con ricorso notificato e depositato l’11.04.2025, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’ordine all’amministrazione di provvedere. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, in linea con il consolidato orientamento della Sezione. Il silenzio serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza è illegittimo per violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015.

Il nodo interpretativo riguarda il termine applicabile. Il Tribunale ritiene che non operi la previsione dell’art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990, che consente termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta. Il Cons. Stato, con la sentenza n. 3578/2022, ha attribuito a quella norma portata immediata per i procedimenti in materia di cittadinanza e immigrazione, senza necessità di disposizioni regolamentari attuative.

Il Collegio dissente da tale lettura per la parte che qui rileva: per procedimenti “riguardanti l’immigrazione” devono intendersi unicamente quelli finalizzati al rilascio o al rinnovo di un titolo di soggiorno. Se per questi la previsione di un termine di centottanta giorni trova giustificazione nella complessità e nell’alto numero delle istanze, altrettanto non può dirsi per i procedimenti attinenti all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Questi ultimi sono disciplinati dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. n. 142/2015 e mirano ad assicurare la tempestiva erogazione delle misure per tutto il periodo dell’esame della domanda da parte della Commissione territoriale. Un termine di centottanta giorni priverebbe di significato misure necessariamente correlate alla procedura, tanto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, esse “si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”.

Segue l’accoglimento del ricorso e l’ordine all’amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In difetto sarà nominato, su richiesta, un Commissario ad acta. La non univocità degli orientamenti giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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