Obbligo di esecuzione della sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Molise n. 188 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario del lavoro, passata in giudicato, che condanna la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, è titolo esecutivo idoneo per l’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La notificazione del titolo in copia conforme all’originale, ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ., è formalità sufficiente per l’avvio dell’esecuzione, non essendo più richiesta la spedizione in forma esecutiva. L’inerzia dell’amministrazione legittima la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Un docente di scuola pubblica, dopo aver prestato servizio con contratti a tempo determinato, aveva adito il giudice del lavoro per ottenere la Carta elettronica del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024. Il Tribunale di Campobasso aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio e condannato l’amministrazione al pagamento dell’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, non appellata, era passata in giudicato. Nonostante la notificazione in forma esecutiva, l’amministrazione era rimasta inerte. Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che il titolo azionato — una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato — rientra tra quelli per cui l’ottemperanza è ammessa. Il Collegio ha richiamato la novella dell’art. 475 c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, che dal 28 febbraio 2023 non richiede più la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all’originale.
Quanto al merito, il Tribunale ha accertato che la somma richiesta a titolo di sorte capitale, € 500,00 per ciascuno dei due anni, corrispondeva esattamente a quella indicata nella sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione. L’amministrazione, infatti, non aveva effettuato alcun pagamento.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel successivo termine di 40 giorni.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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