Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 11175 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro, che riconosce al docente il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condanna l’Amministrazione alla relativa attivazione, costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, una volta che sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nella persona del direttore generale competente, con facoltà di delega e senza diritto a compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di accoglimento con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ossia la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della carta stessa e al pagamento delle spese di lite.
La sentenza, divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione nel termine di legge, era stata notificata all’Amministrazione con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Non essendo stata data esecuzione al giudicato, il ricorrente ha adito il TAR Lazio con il ricorso per l’ottemperanza, lamentando l’inottemperanza dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, riscontrando l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 tra la notifica del titolo e quella del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la mancata esecuzione della sentenza non era controvertibile tra le parti, sicché ha ordinato all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per materia, il quale, con facoltà di delega, avrebbe provveduto all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, trattandosi di onere rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con condanna dell’Amministrazione alla refusione in favore del ricorrente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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