Ottemperanza per inerzia dell’amministrazione e commissario ad acta senza delega (TAR Lazio n. 12700 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato, non giustificata né contestata in giudizio, legittima l’accoglimento del ricorso in ottemperanza, con la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Tale commissario, individuato nel Direttore generale della struttura competente, opera senza facoltà di delega e senza compenso, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione. La condanna alle spese segue la soccombenza, mentre la richiesta di astreintes può essere disattesa quando non equa, anche in ragione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.
Il Fatto
La parte ricorrente, divenuta maggiorenne, chiedeva l’esecuzione della sentenza definitiva del giudice del lavoro con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma per danni e spese mediche, oltre interessi. Nonostante la notificazione in forma esecutiva, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, così protraendo l’inadempimento.
Con ricorso in ottemperanza, la parte ricorrente lamentava la mancata esecuzione del titolo giudiziale, insistendo per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’amministrazione, pur costituitasi con atto di stile, non aveva eccepito alcun avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia. Tale silenzio è stato considerato sintomo della mancata esecuzione del giudicato, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere nel termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha quindi nominato il Direttore generale della Direzione competente quale commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, per l’esecuzione coattiva nel caso di ulteriore inadempimento, decorso il termine concesso all’amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
La domanda di condanna al pagamento delle astreintes è stata invece respinta, non ritenendosi equa l’applicazione della misura, in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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