Ottemperanza per Carta docente: il TAR accoglie e nomina il commissario ad acta (TAR Molise n. 189 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario del lavoro che accerta il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 475 cod. proc. civ., la notifica della copia attestata conforme all’originale è adeguata a portare a esecuzione le sentenze del giudice ordinario. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una docente di scuola pubblica aveva adito il Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente, per gli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato. Il giudice ordinario aveva accolto la domanda, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio per l’anno scolastico 2020/2021. La sentenza era stata notificata all’amministrazione, ma quest’ultima non vi aveva dato esecuzione nel termine di centoventi giorni.
La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine all’amministrazione di eseguire la statuizione e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale verifica in primo luogo l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro risulta attestato. La notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, avvenuta in forma di copia conforme all’originale, è ritenuta adeguata alla luce della novellata formulazione dell’art. 475 cod. proc. civ., applicabile alle sentenze del giudice ordinario a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Il collegio esclude dubbi sulla natura del titolo: la sentenza del giudice ordinario rientra tra i provvedimenti la cui esecuzione può essere ottenuta con il rimedio dell’ottemperanza, poiché il giudizio amministrativo è previsto proprio per conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, accertato il diritto della ricorrente alla Carta docente per l’anno 2020/2021 e la mancata esecuzione dell’amministrazione, il TAR ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di adempiere. Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, nomina fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente per la materia, con facoltà di delega e senza compenso, attivabile su istanza della parte interessata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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