Revisione prezzi con clausola vincolata: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 7432 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione del prezzo che si limiti a riconoscere al fornitore la facoltà di richiedere l’adeguamento dei prezzi in base a maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei nuovi CCNL, senza attribuire alla stazione appaltante alcun potere discrezionale di apprezzamento, configura una mera pretesa di adempimento contrattuale. In tal caso, la controversia relativa al provvedimento applicativo della clausola non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., ma è devoluta al giudice ordinario, trattandosi di accertamento di un diritto soggettivo. Il discrimine tra le due giurisdizioni è condizionato dall’esistenza di un potere discrezionale della parte pubblica: in presenza di un potere vincolato, la lite appartiene al giudice ordinario.

Il Fatto

Il Consorzio SOR.GI, aggiudicatario dei lotti 16 e 26 di una procedura di gara indetta dalla Regione Lazio per il servizio di vigilanza armata e guardiania presso le Aziende Sanitarie, aveva stipulato con l’Amministrazione due Convenzioni, nn. 1080 e 1092 dell’08/03/2021. L’art. 10, comma 8, delle Convenzioni prevedeva che, a partire dal secondo anno di contratto, il fornitore potesse richiedere l’adeguamento dei prezzi in base ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei nuovi CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

A seguito del rinnovo del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari del 16/02/2024, il Consorzio aveva formulato una seconda istanza di revisione della tariffa oraria. La Regione Lazio, con Determinazione n. G00566 del 18/01/2025, aveva riconosciuto solo parzialmente l’incremento richiesto. Il Consorzio aveva quindi impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e della lex specialis. La Regione aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando una precedente pronuncia della medesima Sezione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione, conformandosi all’orientamento espresso dalla propria sentenza n. 16345/2025, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. Il Collegio ha innanzitutto escluso l’applicabilità dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica.

La diversità di tenore e portata tra l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, che rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la previsione di clausole di revisione dei prezzi, e l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, che imponeva obbligatoriamente la clausola revisionale, impedisce, secondo il Collegio, di sussumere la fattispecie nella previsione del codice del processo amministrativo. In mancanza di tale norma attributiva, la giurisdizione va individuata secondo l’ordinario criterio di riparto, vagliando il contenuto della clausola contenuta nel regolamento negoziale.

Il TAR ha quindi esaminato l’art. 10, comma 8, della Convenzione quadro, rilevando che la clausola non include alcuna discrezionalità determinativa della parte pubblica. L’utilizzo del termine “potrà” è stato interpretato nel senso che la revisione prezzi deve essere semplicemente richiesta all’amministrazione dal fornitore, gravando su quest’ultimo il relativo onere. Nessun margine di apprezzamento discrezionale è riconosciuto alla P.A., venendo in rilievo una mera pretesa di adempimento contrattuale.

Il Collegio ha richiamato il principio consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il discrimine tra le due giurisdizioni in materia di revisione prezzi è condizionato dall’esistenza di una clausola che riconosca alla parte pubblica un potere discrezionale di apprezzamento: in presenza di un potere vincolato, la lite è devoluta al giudice ordinario. La pretesa azionata non riguardava una revisione determinata da una clausola con margini di discrezionalità, ma l’applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi di previsione consensuale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione della possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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