Il Comune non può dichiarare insuperabili i dissensi in Conferenza senza autonoma valutazione (TAR Molise n. 110 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi è illegittima per difetto di motivazione e di istruttoria quando l’amministrazione procedente si limiti a recepire acriticamente i dissensi qualificati espressi dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, attribuendo loro natura insuperabile sulla base di un erroneo richiamo normativo, senza svolgere l’autonoma valutazione di superabilità richiesta dall’art. 14-bis, comma 5, legge n. 241/1990. Né l’art. 14-bis, comma 6, né l’art. 14-quinquies della medesima legge attribuiscono ai dissensi qualificati efficacia vincolante e automaticamente ostativa all’esito positivo del procedimento: l’amministrazione procedente conserva un margine di apprezzamento che deve emergere dalla motivazione. Laddove l’amministrazione competente non si sia pronunciata nel termine, il suo assenso si intende formato per silentium e non può essere addotto come ragione ostativa al rilascio del titolo.

Il Fatto

La società Isme s.r.l. proponeva istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 0,96 MWp in agro del Comune di Campomarino. Il Comune indiceva la conferenza di servizi in forma semplificata asincrona, sospendendone i termini per acquisire chiarimenti richiesti dall’E.N.A.C., che la società forniva mediante asseverazione di tecnico abilitato attestante l’esclusione dell’iter valutativo dell’Ente.

All’esito, il Comune adottava un provvedimento di esito negativo, archiviando il procedimento sulla base di tre rilievi: la presenza di due dissensi qualificati ritenuti non superabili — della Soprintendenza ABAP e del Consorzio di Bonifica — e la mancata acquisizione del nulla osta E.N.A.C. La società impugnava il diniego, deducendo violazione delle regole della conferenza di servizi, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché illegittimità dei pareri endoprocedimentali.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise ha accolto il ricorso rilevando l’assorbente fondatezza delle censure appuntate sul deficit motivazionale e istruttorio che inficia il provvedimento impugnato. Il Collegio ha proceduto all’esame analitico dei tre pilastri motivazionali posti a fondamento del diniego, riscontrandone l’insufficienza.

Quanto alla mancata acquisizione del nulla osta E.N.A.C., il Tribunale ha rilevato che la posizione dell’Ente doveva ritenersi formata per silentium: la stessa difesa erariale, costituitasi per l’E.N.A.C., ha ammesso che il silenzio serbato dall’Ente equivale a silenzio assenso senza condizioni, essendosi consumato il relativo potere di provvedere. Il riferimento all’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, che sancisce l’inefficacia dei provvedimenti tardivi, conferma l’insussistenza del preteso ostacolo.

Quanto ai dissensi qualificati, la Corte ha osservato che il provvedimento comunale richiama l’art. 14-bis, comma 6, e l’art. 14-quinquies della legge n. 241/1990 per fondare la natura insuperabile dei pareri negativi, ma nessuna di tali disposizioni attribuisce ai dissensi efficacia automaticamente interdittiva. L’art. 14-quinquies disciplina i rimedi esperibili dalle amministrazioni dissenzienti avverso la determinazione conclusiva, mentre l’art. 14-bis, comma 6, si limita a disciplinare la riunione in modalità sincrona.

Il Tribunale ha invece valorizzato la regola di cui all’art. 14-bis, comma 5, legge n. 241/1990, che rimette all’amministrazione procedente la valutazione sulla superabilità dei dissensi: solo ove li ritenga non superabili essa può adottare la determinazione di conclusione negativa. Nel caso di specie, il Comune si è limitato a constatare l’insuperabilità dei pareri come se questa discendesse direttamente dalla legge, omettendo qualsivoglia autonoma istruttoria e motivazione sul punto. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con assorbimento dei restanti motivi e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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