Prescrizione decennale per la monetizzazione delle ferie non godute del militare (TAR Valle d’Aosta n. 34 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute spetta al lavoratore quando l’impossibilità di fruirne non sia dipesa dalla sua volontà. Tale diritto ha natura mista, retributiva e risarcitoria, con prevalenza di quest’ultima, in quanto il compenso è volto a ristorare il disagio per la mancata fruizione di un diritto non rinunciabile, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Ne consegue l’applicazione dell’ordinario termine di prescrizione decennale, che decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, e non di quello quinquennale.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei carabinieri, cessato dal servizio per limiti di età nel settembre 2013, presentava nel settembre 2023 istanza di monetizzazione di 53 giorni di licenza ordinaria non fruiti per esigenze di servizio negli anni 2012 e 2013. L’Amministrazione respingeva l’istanza, ritenendo decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto.

Il ricorrente impugnava il diniego deducendo l’erronea applicazione della prescrizione quinquennale, sostenendo che il diritto alla monetizzazione fosse soggetto al termine decennale ordinario.

La Motivazione della Corte

Il TAR prende atto che la stessa Amministrazione aveva riconosciuto la fondatezza delle ragioni del militare circa l’impossibilità di fruire delle licenze per cause indipendenti dalla sua volontà. Il thema decidendum è quindi circoscritto all’individuazione del termine di prescrizione applicabile.

La giurisprudenza, richiamata dal Collegio, qualifica la monetizzazione come istituto a carattere misto, nel quale prevale la natura risarcitoria rispetto a quella retributiva. L’indennità sostitutiva compensa, infatti, il disagio subito per la mancata fruizione delle ferie, diritto fondamentale del lavoratore. Da tale qualificazione deriva l’applicazione del termine di prescrizione decennale.

Il termine decorre dal momento in cui il diritto è sorto, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel settembre 2013. La domanda di monetizzazione presentata nel settembre 2023 ha quindi interrotto la prescrizione, essendo decorso interamente il termine decennale senza che fosse maturata la decadenza.

Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva e degli interessi legali dalla data di formalizzazione dell’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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