Annullamento ARERA per elusione del giudicato sul parere del Genio Civile (TAR Lombardia n. 1868 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento giurisdizionale, il vincolo del giudicato amministrativo non si esaurisce nell’effetto demolitorio, ma comprende l’effetto conformativo desumibile dalla motivazione della sentenza, che delimita il perimetro entro cui l’amministrazione deve riesercitare il potere. È pertanto nulla, ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, la delibera dell’Autorità che, pur enunciando l’astratta applicabilità della norma indicata dal giudice, ne svuota la portata qualificando l’autorizzazione regionale come mero atto di assenso eventuale, rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione procedente. L’elusione del giudicato si configura anche quando il nuovo provvedimento non contraddice formalmente il dictum, ma ne vanifica sostanzialmente il contenuto precettivo.
Il Fatto
Una società titolare di una pratica di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico presentava reclamo all’ARERA, contestando al gestore di distribuzione il mancato avvio dei lavori. L’Autorità accoglieva il reclamo con la delibera 258/2017/E/eel, che il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1889 del 30.07.2018, annullava per perplessità della motivazione, avendo escluso a priori l’applicabilità dell’art. 108 R.D. n. 1775/1933 e imponendo all’Autorità di ripronunciarsi valutando quella disposizione come astrattamente applicabile.
In esecuzione, l’ARERA adottava la delibera 3/2019/E/eel, con cui accoglieva nuovamente il reclamo e prescriveva al gestore di avviare i lavori. Il gestore impugnava la delibera dinanzi al TAR Lombardia per elusione del giudicato, violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e mancata applicazione degli artt. 108 e 111 del R.D. n. 1775/1933. Si costituivano la società reclamante e l’Autorità, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta il primo motivo, incentrato sulla nullità della delibera per violazione o elusione del giudicato ex art. 21-septies l. n. 241/1990. La censura è fondata. Dalla sentenza n. 1889 del 2018 discendeva per l’Autorità l’obbligo di riesaminare il reclamo alla luce della riconosciuta operatività, nella fattispecie, degli artt. 108 e 111 R.D. n. 1775/1933 e, dunque, della necessaria acquisizione dell’autorizzazione regionale, previa istruttoria del Genio Civile, trattandosi di impianto di tensione superiore a 5.000 V.
Tale vincolo risulta sostanzialmente eluso dalla delibera impugnata. L’Autorità, pur dichiarando l’astratta applicabilità dell’art. 108, qualifica l’autorizzazione regionale come mero atto di assenso rimesso alla valutazione del Comune e considera non censurabile la scelta di quest’ultimo di non munirsene, concludendo che l’intervento deve ritenersi assentito ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28/2011.
Il Collegio ricorda che, in caso di annullamento, il contenuto della sentenza coperto dal giudicato comprende sia l’obbligo di rispetto dell’effetto demolitorio, sia il dovere di rispettare il dictum in ordine ai profili di illegittimità accertati, non potendo l’amministrazione reiterare gli stessi vizi. Tali vincoli rientrano nell’effetto conformativo del giudicato e sono contenuti, oltre che nel dispositivo, nella motivazione della sentenza, che detta il perimetro del riesercizio del potere, pena la nullità degli atti (richiamata Cons. Stato, Sez. II, n. 9292 del 27.10.2023).
Ne deriva la sussistenza del denunciato vizio di elusione e la nullità della delibera. Il ricorso è accolto, previo assorbimento degli ulteriori motivi; le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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