Visto di reingresso e gravi motivi di salute: il diniego deve valutare la forza maggiore (TAR Lazio n. 14528 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il visto di reingresso per lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto è disciplinato dall’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999, che prevede l’estensione del termine di sessanta giorni fino a sei mesi in presenza di comprovati gravi motivi di salute. Tale termine ha natura procedimentale e non perentoria, sicché il diniego di rilascio del visto non costituisce un atto dovuto in caso di superamento del termine. La rappresentanza diplomatica o consolare ha l’onere di valutare le ragioni del ritardo, considerando eventuali cause di forza maggiore e la documentazione sanitaria prodotta, senza travisarne il contenuto.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina cinese già soggiornante in Italia da oltre quindici anni, impugnava il diniego di visto di reingresso opposto dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai con provvedimento del 16 maggio 2025, motivato dal conforme parere negativo della Questura per il mancato tempestivo rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 4 novembre 2021. La ricorrente documentava di non aver potuto rientrare in Italia entro la scadenza del titolo per una grave patologia tumorale diagnosticata a novembre 2021, che l’aveva costretta a cure continuative in Cina sino a marzo 2025. A seguito dell’ordinanza cautelare che ne aveva disposto il riesame, il Consolato confermava il diniego con nuovo provvedimento del 6 novembre 2025. La ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso l’atto confermativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il Consolato non disponga di alcun margine di apprezzamento discrezionale solo in apparenza, poiché il parere negativo della Questura era motivato dal mero superamento di un termine che nessuna norma qualifica come perentorio. La Sede consolare aveva quindi l’onere di valutare le ragioni del ritardo alla luce della causa di forza maggiore invocata dalla ricorrente.
Dalla documentazione medica prodotta risultava una storia clinica per carcinoma gastrico diagnosticato il 18 novembre 2021, con recidiva tumorale accertata il 3 marzo 2022 e successivi cicli di immunoterapia protrattisi sino a novembre 2022, nonché lo sviluppo di epatite cronica da virus B. La Corte osserva come l’Autorità consolare abbia travisato il contenuto delle dichiarazioni rese nell’intervista del 27 ottobre 2025, laddove aveva ritenuto che la malattia fosse durata circa due anni, mentre i controlli clinici si erano protratti ininterrottamente fino a marzo 2025.
Il Collegio giudica altresì non congrua l’enfatizzazione, da parte del Consolato, della carenza in Italia di un rapporto di lavoro subordinato e della persistenza di legami familiari in Cina, trattandosi di elementi che non potevano condurre al diniego senza una valutazione complessiva della posizione della ricorrente, il cui progetto di vita in Italia era stato bruscamente interrotto dalla patologia tumorale. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto accolto con annullamento di entrambi i provvedimenti impugnati. I Ministeri intimati non potranno legittimamente reiterare i dinieghi in base alle stesse risultanze istruttorie. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del solo MAECI.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.