Ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di rinuncia (TAR Lazio n. 14290 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa, successiva alla proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La pronuncia prescinde dall’esame nel merito delle censure dedotte avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, vertendo su una condizione dell’azione venuta meno in corso di giudizio. La compensazione delle spese di lite costituisce coerente conseguenza della peculiarità e complessità delle questioni trattate, nonché dell’esito processuale.
Il Fatto
La società, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 e gli atti presupposti, concernenti l’attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ai provvedimenti ministeriali di certificazione e alle determinazioni delle Aziende sanitarie locali. Con motivi aggiunti ha altresì impugnato il successivo decreto n. 14 del 14.3.2025, recante il ripiano del superamento del tetto di spesa per i medesimi anni.
La società ricorrente, con atto depositato in data 18 giugno 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 luglio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione resa dalla parte ricorrente integra una manifestazione di volontà di non proseguire nel giudizio, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. Tale evenienza comporta l’obbligo per il giudice di dichiarare la improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., norma che disciplina il caso di sopravvenuto difetto di interesse.
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La pronuncia non esamina le censure di violazione di legge ed eccesso di potere articolate dalla società avverso i provvedimenti impugnati, né il merito delle complesse questioni concernenti la corretta individuazione del fatturato e degli oneri di ripiano a carico dei singoli fornitori. La scelta processuale della ricorrente, intervenuta a seguito degli atti depositati il 18 giugno 2026, ha reso improcedibile tanto il ricorso introduttivo quanto il ricorso per motivi aggiunti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della peculiarità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali oggetto del contendere, che giustificano una deroga al criterio della soccombenza virtuale. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, come da dispositivo.
Nota della Redazione
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