Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo rinuncia alla decisione (TAR Lazio n. 14293 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della peculiarità e complessità delle questioni trattate, pure in esito a una declaratoria di rito.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 e i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, concernenti la ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018. La ricorrente deduceva vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili. Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, mentre le altre parti intimate non si costituivano.
Con atto depositato il 18 giugno 2026, la società dichiarava di non avere più interesse alla decisione della causa. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 luglio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che disciplina l’ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse.
La pronuncia si fonda esclusivamente sull’esito della dichiarazione resa dalla società, senza alcuna disamina delle questioni di merito prospettate nel ricorso introduttivo. Il Tribunale non ha pertanto scrutinato i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti avverso i provvedimenti impugnati, né ha affrontato il merito della vicenda sostanziale relativa alla ripartizione degli oneri di ripiano.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione in considerazione della peculiarità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali oggetto di causa, conformemente al potere riconosciuto al giudice dall’art. 26 c.p.a. e dall’art. 92, comma 2, c.p.c., richiamato dal codice del processo amministrativo.
La declaratoria di improcedibilità determina l’esaurimento del rapporto processuale senza un vaglio nel merito delle censure proposte, con la conseguenza che gli atti impugnati conservano la loro efficacia nei confronti della società ricorrente.
Nota della Redazione
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