L’omessa valutazione delle osservazioni tardive ex art. 10-bis determina l’illegittimità del diniego (TAR Lazio n. 14175 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni assegnato dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni a seguito del preavviso di rigetto non ha natura perentoria. Ne consegue che l’Amministrazione, ove adotti il provvedimento in un momento successivo alla scadenza di detto termine, è comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute tardivamente. L’omessa considerazione di tali controdeduzioni lede le garanzie partecipative del privato e determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo. A seguito dell’annullamento, il procedimento regredisce alla fase endoprocedimentale, affinché l’Amministrazione si ridetermini, previa nuova comunicazione dei motivi ostativi.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 3 agosto 2021, rigettava la domanda in ragione di elementi di controindicazione di carattere penale emersi a carico del coniuge dell’istante.
Nel motivare il diniego, l’Amministrazione aveva rappresentato che, nonostante la comunicazione del preavviso di rigetto, l’interessata non aveva fatto pervenire osservazioni nel termine assegnato. Avverso tale decreto la ricorrente proponeva ricorso, deducendo, tra i motivi, la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per l’omessa valutazione delle proprie controdeduzioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla lesione del contraddittorio procedimentale. Dalla documentazione versata in atti è emerso che la ricorrente, in riscontro al preavviso di rigetto ricevuto, aveva trasmesso all’indirizzo PEC indicato una memoria difensiva, la cui ricezione era avvenuta dopo la scadenza del termine di dieci giorni, ma con ampio anticipo rispetto all’adozione del provvedimento finale, intervenuta circa due mesi dopo.
Il Collegio ha richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, per cui il termine per le osservazioni di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non ha natura perentoria, in assenza di una espressa qualificazione in tal senso. La sua funzione è prettamente collaborativa e deflattiva; pertanto, se l’Amministrazione deve attendere il decorso del termine prima di decidere, è comunque obbligata a valutare le osservazioni che pervengano tardivamente, qualora il provvedimento venga adottato in un momento successivo.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha omesso qualsivoglia valutazione delle controdeduzioni presentate, senza fornire alcuna giustificazione in giudizio. Tale condotta integra la violazione della norma procedimentale, sotto il profilo dell’omessa considerazione delle osservazioni del privato. Il TAR ha altresì escluso l’applicabilità della cd. sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, richiamando la modifica normativa introdotta dal d.l. n. 76/2020 che ha escluso espressamente la sanatoria per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
L’accoglimento della censura comporta la regressione del procedimento: l’Amministrazione, a seguito dell’annullamento, dovrà rideterminarsi sull’istanza, previa nuova comunicazione dei motivi ostativi. Assorbiti gli altri motivi, il Collegio ha accolto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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