Prelievo latte e compensazione nazionale: incombenti istruttori su istanza transattiva (TAR Lombardia n. 3766 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare latte, la pendenza di un’istanza di definizione transattiva presentata ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023 giustifica un approfondimento istruttorio prima della decisione di merito. Il giudice amministrativo può disporre che la parte più diligente relazioni sull’esito dell’istanza, al fine di consentire al MASAF di pronunciarsi sulla sospensione delle procedure di riscossione e sul pagamento delle somme dovute. La natura interlocutoria dell’ordinanza che dispone tali incombenti non definisce il giudizio e comporta la fissazione di una nuova udienza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’intimazione di pagamento notificata via PEC, relativa al prelievo supplementare latte per un importo complessivo di € 954.338,26, di cui € 678.056,39 per una cartella di pagamento del 2015 ed € 275.525,51 per altra cartella. La ricorrente deduceva che Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura non aveva consentito di ricostruire la determinazione del prelievo iscritto a ruolo e lamentava la mancata verifica dei recuperi effettuati per compensazione diretta con le somme PAC.
L’Avvocatura dello Stato, costituita per le amministrazioni resistenti, eccepiva l’esistenza di precedenti giudicati e l’inammissibilità delle censure. La ricorrente, con memoria del 12 giugno 2026, preannunciava la presentazione di un’istanza di definizione transattiva ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto necessario, prima di decidere il merito, verificare l’esito dell’istanza di definizione transattiva preannunciata dalla ricorrente. L’ordinanza ha natura interlocutoria e non anticipa alcuna valutazione nel merito.
L’incombente istruttorio è stato posto a carico della parte più diligente, che dovrà relazionare il Tribunale sull’istanza presentata. La finalità è consentire al MASAF di prendere posizione sulla richiesta di sospensione delle procedure di riscossione e di recupero dei debiti, sullo svincolo delle somme oggetto di pignoramento e sul pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione.
Il termine per il riscontro è stato fissato al 20 novembre 2026, con nuova udienza pubblica di trattazione del merito fissata per il 17 dicembre 2026. La pronuncia si inserisce nel quadro normativo della definizione agevolata delle posizioni debitorie derivanti dal prelievo supplementare latte, che richiede un coordinamento tra il giudice e l’organismo di composizione.
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Nota della Redazione
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