Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio legge 107/2015 (TAR Marche n. 693 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto a un beneficio retributivo, il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica del titolo all’Amministrazione. Decorso inutilmente tale termine e non opposta alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, assegna un termine di 30 giorni e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, confermata dal formarsi del giudicato, è stato accertato il diritto dell’interessata di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali sono stati conseguentemente condannati all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme liquidate per gli anni scolastici in relazione ai quali il diritto è stato accertato, con condanna alle spese.
La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. L’Amministrazione non ha però eseguito il titolo. L’interessata agisce allora in sede di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate, evocando in giudizio il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale Marche.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare la questione della procedibilità del ricorso. Il giudice rileva che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa di ottemperanza è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è quindi dichiarato procedibile.
Passando al merito, il Collegio ritiene la domanda fondata, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. La decisione muove da un duplice presupposto: la sussistenza dei presupposti di legge e il decorso del termine di cui alla citata disposizione. Su queste basi il Tribunale valorizza il comportamento processuale della parte resistente, costituita solo formalmente e inerte nel contrastare la spettanza e l’azionabilità della pretesa.
Il ragionamento si fonda sul principio per cui, una volta formatosi il giudicato e spirato il termine di legge senza adempimento, l’Amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione, salvo che opponga ragioni ostative. Nel caso di specie, nessuna ragione contraria è stata dedotta. Il ricorso è pertanto accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte.
Il Tribunale assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di adottare ogni atto necessario, ivi comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio osserva che l’inadempimento non era contestato al momento della proposizione del ricorso. L’Amministrazione resistente è pertanto condannata al relativo pagamento, negli importi liquidati in dispositivo, anche in applicazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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