Improcedibilità per accoglimento delle sole osservazioni e assenza di interesse risarcitorio (TAR Lazio n. 14177 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando, dopo la proposizione dello stesso, si verifichi una situazione di fatto o di diritto nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia. L’intervenuta attività amministrativa satisfattiva dell’interesse azionato, non contestata dal ricorrente, integra tale situazione. La pronuncia di improcedibilità consegue altresì alla mancata manifestazione, nelle forme e nei termini di rito, dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., necessario per conservare l’utilità della decisione a fini risarcitori.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno con fabbricati a destinazione commerciale nel Comune di Fiumicino, impugnava la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 2.3.2022 di adozione del P.P.E. e la successiva deliberazione n. 13 del 25.1.2023 di controdeduzione alle osservazioni, deducendo che le aree, già classificate come sottozona “B3b” di completamento edilizio, avevano assunto una nuova classificazione incompatibile con quella preesistente. A sostegno del gravame, articolava quattro motivi incentrati su travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione degli artt. 2643 e 1158 cod. civ., dell’art. 42 Cost. e dei principi di proporzionalità e motivazione di cui all’art. 3, legge n. 241/1990.
In prossimità dell’udienza di discussione, il Comune si costituiva eccependo la sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione accolto parzialmente le osservazioni del ricorrente con eliminazione delle aree a parcheggio pubblico e verde pubblico soggette a esproprio e attribuzione di zona a verde privato con conservazione dei volumi e delle destinazioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio della ragione più liquida e la consolidata giurisprudenza sulla distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità. La prima ricorre quando la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato; la seconda, invece, presuppone una situazione sopravvenuta che renda inutile la pronuncia del giudice.
Richiamando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 8/2022), il Collegio ha precisato che la pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., postula una dichiarazione di interesse a fini risarcitori resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a., senza che sia necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né proporla nel medesimo giudizio.
Nel caso di specie, gli atti di causa documentavano che le osservazioni del ricorrente erano state dichiarate parzialmente accoglibili, con eliminazione delle aree a parcheggio pubblico e verde pubblico e assegnazione di verde privato con conservazione dei volumi. Il ricorrente non aveva contestato tale esito né manifestato interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, limitandosi a chiedere il passaggio in decisione della causa.
Da tali circostanze il Tribunale ha tratto la conclusione che l’utilità sostanziale perseguita con il ricorso era venuta meno e che nessuna residua utilità poteva derivare da una pronuncia nel merito, non essendo stata avanzata alcuna istanza risarcitoria. La declaratoria di improcedibilità ha comportato la compensazione delle spese tra le parti costituite, con esclusione della parte non costituita.
Nota della Redazione
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