Strada di lottizzazione e proprietà del fondo: inammissibilità per difetto di legittimazione (TAR Lazio n. 14064 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di un’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 per la rimozione di manufatti apposti su una strada di lottizzazione, il ricorrente che agisca per la declaratoria della cessazione degli effetti di una servitù di uso pubblico e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da occupazione deve provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la titolarità del diritto di proprietà sul fondo. La prova non può essere desunta da una clausola di vendita che richiami genericamente i “diritti” spettanti sulla striscia di terreno, quando l’atto di compravendita e la nota di trascrizione indichino esclusivamente unità immobiliari insistenti su una particella diversa da quella occupata dalla strada. La stipulazione di una convenzione di lottizzazione che preveda la realizzazione di una strada di accesso determina l’instaurazione di una servitù di uso pubblico sul fondo, senza incidere sulla titolarità dello stesso, che deve formare oggetto di espresso trasferimento. La carenza di legittimazione attiva comporta l’inammissibilità del ricorso, con assorbimento delle questioni di merito.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’ordinanza del Sindaco del Comune di Tolfa con cui, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, veniva ingiunto al ricorrente di rimuovere dissuasori in cemento e reti di cantiere apposti su una strada di lottizzazione, denominata via Trilussa, e di ripristinare il manto bituminoso, con minaccia di esecuzione ufficiosa in danno.

Il ricorrente, proprietario di un immobile adiacente alla strada, sosteneva di aver acquistato, con atto del 2007, anche i diritti sulla striscia di terreno di mq. 184 occupata dalla viabilità. Secondo la sua tesi, la convenzione aggiuntiva di lottizzazione del 1977 prevedeva il carattere provvisorio della strada, da eliminarsi al completamento della viabilità di P.R.G. La realizzazione di tale opera avrebbe determinato l’avveramento della condizione risolutiva, con conseguente cessazione della servitù di uso pubblico e ripristino del pieno godimento del fondo.

Avverso l’ordinanza sindacale, il ricorrente proponeva ricorso al TAR Lazio, deducendo la carenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento, l’insussistenza dell’uso pubblico della strada e l’illegittimità dell’occupazione, chiedendo altresì il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente affrontato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell’azione, sollevata dal Comune resistente. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015, il Collegio ha rammentato che l’ordine di esame delle questioni processuali è rimesso al giudice e che l’accertamento dei presupposti del processo precede ogni valutazione di merito.

Il Collegio ha rilevato che l’atto di compravendita del 2007 aveva ad oggetto un fabbricato con area giardinata insistente sulla particella catastale 567, mentre la strada oggetto di causa insisteva su diverse particelle, non ricomprese nel compendio immobiliare acquistato. Il ricorrente non aveva offerto alcuna prova contraria, limitandosi a rimettere all’amministrazione l’onere di indicare il proprietario dell’area.

La Corte ha qualificato la proprietà della striscia di terreno come fatto costitutivo della pretesa azionata, il cui onere probatorio gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il mero riferimento, contenuto nell’atto di vendita, ai “diritti” sulla striscia di terreno non è stato ritenuto sufficiente, in quanto l’atto di donazione del 1977, dal quale sarebbero derivati tali diritti, non era stato allegato al giudizio.

Il TAR ha quindi chiarito che la convenzione di lottizzazione aveva instaurato una servitù di uso pubblico sulla strada, senza incidere sulla titolarità del fondo, che sarebbe rimasta in capo al dante causa del ricorrente. In assenza di un espresso trasferimento della proprietà della striscia, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire, con assorbimento delle restanti questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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