Inerzia della PA integra inottemperanza e legittima il commissario ad acta (TAR Lazio n. 5979 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato, protrattasi oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza. L’Amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo può ordinare l’ottemperanza e nominare sin da subito un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal mancato accredito sulla carta docente delle somme spettanti a un docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, per un importo complessivo di € 1.500,00. Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, con sentenza n. 1850/2024, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente all’accredito. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notifica, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando il docente a proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato e vertente su una pronuncia definitiva, e ha confermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato che l’Amministrazione, costituitasi con formula di stile, non aveva fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata, né aveva eccepito l’avvenuto adempimento.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione. Ha precisato che l’inottemperanza si configura anche in presenza di un comportamento meramente omissivo e che l’obbligo di conformarsi al giudicato non incontra deroghe, essendo l’Amministrazione priva di discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012; Corte cost. n. 419 del 1995).
Alla luce della mancata ottemperanza, il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.
Quanto alla domanda di condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., il Collegio l’ha rigettata, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti, con possibilità di rivalutazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, in ragione del notevole numero di ricorsi seriali determinati dalla persistente inerzia amministrativa. Le spese di lite, liquidate in € 800,00, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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