Carta docente: accolta l’ottemperanza per i docenti precari (TAR Lazio n. 13689 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condanna l’Amministrazione alla sua attivazione costituisce titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, l’inadempimento dell’Amministrazione, che non abbia fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente, in possesso di una sentenza del Tribunale di Roma che ne aveva accertato il diritto alla carta elettronica per la formazione per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio con una provvista complessiva di euro 1.000,00, lamentava la mancata esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione.
Dopo la notificazione della sentenza ai fini esecutivi e il suo passaggio in giudicato, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva solo formalmente, senza fornire elementi in merito all’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando la regolare passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione nelle forme di legge e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha altresì affermato la propria competenza funzionale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il TAR ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili a dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio, desunto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente.
La Corte ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, limitandosi il giudice amministrativo a verificare l’adempimento dell’obbligo. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni, nominando sin d’ora il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in caso di perdurante inerzia.
Il Collegio ha inoltre disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la criticità strutturale dovuta all’inerzia dell’Amministrazione nel corrispondere il bonus docente e nell’ottemperare ai giudicati. Ha infine condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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