L’inerzia dell’Amministrazione nell’ottemperare al giudicato sul bonus docente legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13690 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione all’attribuzione della Carta Elettronica del docente, una volta passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, costituisce titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del giudicato è condannata a ottemperare, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre interessi legali.

A fronte della mancata esecuzione spontanea della pronuncia, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni in relazione all’esecuzione della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, accertando la regolare passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione nelle forme prescritte e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha altresì affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.

Quanto al merito, il Tribunale ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha offerto alcun elemento per dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato. Richiamando il principio giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, osservando che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza.

La sentenza accoglie pertanto il ricorso e ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso.

Infine, considerata la persistente inerzia dell’Amministrazione, denotata dal notevole numero di ricorsi analoghi, il Tribunale ha disposto la comunicazione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, condannando l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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