Ottemperanza al giudicato e riparto dell’onere probatorio sull’inadempimento (TAR Sicilia n. 326 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 112 c.p.a., il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo. Sull’Amministrazione intimata incombe, per il principio dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e dunque l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto. La mera costituzione di forma, non accompagnata da alcuna deduzione sull’esecuzione del giudicato né da valida giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere e giustifica l’accoglimento del ricorso. L’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione legittima la nomina del Commissario ad acta, che provvede in sostituzione dell’ente inadempiente.

Il Fatto

Con sentenza n. 36/2024, il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione della somma di € 1.000,00 oltre accessori.

Ritenendo che l’Amministrazione non avesse spontaneamente dato esecuzione al titolo, benché notificato e passato in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, rilevando che la pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo notificato in data 8 gennaio 2024 e divenuto definitivo il 30 maggio 2024, come da attestazione in atti, ed essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel riparto dell’onere probatorio il Tribunale ha richiamato il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza ex art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a., incombeva sull’Amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto.

Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Di qui l’accoglimento del ricorso, con ordine di integrale esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento entro ulteriori sessanta giorni, previa richiesta della ricorrente. Il Commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, la cui attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione, e avendo l’Amministrazione già dovuto provvedere. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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