Art. 663 c.c. Legato imposto a un solo erede

Se l’obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.

Funzione della norma

L’art. 663 c.c. disciplina l’ipotesi speciale in cui il testatore ponga il legato a carico di un erede determinato: se il legato è particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo. La norma opera come deroga alla regola generale dell’art. 662 c.c., che in difetto di diversa disposizione pone il peso del legato su tutti gli eredi secondo la loro posizione successoria.

La ratio dell’articolo è circoscritta ma decisiva: individuare, tra più eredi o tra più possibili soggetti passivi, l’erede onerato esclusivo della prestazione del legato, separandolo sia dal legatario beneficiario sia dai coeredi non onerati, che restano estranei all’obbligo verso il legatario, salvo che dalla scheda emerga una diversa volontà testamentaria o la disposizione debba essere diversamente qualificata (art. 587 c.c.).

Ambito di applicazione e distinzione da figure affini

L’ambito di applicazione della norma presuppone una disposizione testamentaria che non si limiti a prevedere un legato, ma ne concentri l’onere della prestazione su uno specifico erede. Va quindi distinto il legato imposto a un solo erede dal legato a carico di tutti gli eredi ex art. 662 c.c., dal legato imposto a più eredi determinati, dal prelegato ex art. 661 c.c. e dal legato a carico del legatario, che rinvia all’art. 671 c.c.

L’usufrutto universale come legato, non come istituzione di erede

«Ove il testatore attribuisca il solo diritto di usufrutto, il beneficiario non succede in universum ius del defunto e, pertanto, non acquista la qualità di erede; nei suoi confronti non sussiste litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi (Cass. 1557/2010). Il lascito avente ad oggetto l’usufrutto, generale o pro quota, dell’asse ereditario costituisce legato, poiché l’usufruttuario non subentra in rapporti qualitativamente eguali a quelli del defunto, e la sua responsabilità per i debiti deriva dal meccanismo dell’art. 1010 c.c. e non dalla qualità di erede (Cass. 13868/2018; Cass. 4435/2009).» (Cass. 33011/2023)

La qualificazione come legato o come institutio ex re certa

«In materia testamentaria, l’istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, se l’intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli, oppure, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio: nel primo caso si ha una successione a titolo particolare o legato, nel secondo una successione a titolo universale e istituzione di erede (Cass. 42121/2021). Nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 c.c., quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico, in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cass. 24163/2013; Cass. 23278/2013). L’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se abbia voluto attribuire singoli e individuati beni; tale indagine si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e incensurabile in cassazione se congruamente motivato (Cass. 24163/2013; Cass. 23393/2017; Cass. 2521/2022).» (Cass. 33011/2023)

Questa qualificazione è preliminare rispetto all’applicazione dell’art. 663 c.c., perché solo se la disposizione è effettivamente un legato ha senso interrogarsi su chi, tra gli eredi, ne sia l’onerato esclusivo.

Il legato di cosa propria di un coerede: il meccanismo compensativo

Il secondo comma dell’art. 663 c.c. contempla il caso in cui la cosa legata appartenga all’erede o anche a un coerede: qui il legislatore prevede un meccanismo compensativo, perché l’incidenza patrimoniale della prestazione non può tradursi in un depauperamento non riequilibrato di chi subisce l’attribuzione del bene o della quota di bene. I coeredi sono tenuti a compensare il coerede spogliato del valore della cosa, con denaro o con beni ereditari, in proporzione della rispettiva quota ereditaria, salvo che risulti una contraria volontà del testatore. La disposizione conferma che l’articolo guarda non alla responsabilità generale degli eredi, ma alla corretta allocazione del peso del legato quando il bene da prestare si collega alla sfera patrimoniale di uno specifico successore.

Errori frequenti

  • Ritenere erede il beneficiario di un legato di usufrutto universale o pro quota dell’asse ereditario. L’usufruttuario, anche se il lascito riguarda l’intero patrimonio, resta legatario e non succede in universum ius.
  • Applicare l’art. 663 c.c. senza prima qualificare correttamente la disposizione come legato e non come institutio ex re certa. Solo la qualificazione come legato rende rilevante l’individuazione dell’erede specificamente onerato.
  • Trascurare il meccanismo compensativo quando la cosa legata appartiene a un coerede diverso da quello onerato. Gli altri coeredi devono compensare il coerede spogliato in proporzione della rispettiva quota, salvo contraria volontà del testatore.

Cosa fare

Va verificato se il testatore abbia effettivamente concentrato l’obbligo di adempiere il legato su un solo erede determinato, distinguendo questa ipotesi dalla regola generale di cui all’art. 662 c.c.

Va qualificata con attenzione la disposizione come legato o come institutio ex re certa, verificando se il beneficiario sia effettivamente legatario (ad esempio in caso di usufrutto universale) e non erede.

Nel caso di legato avente ad oggetto un bene appartenente a un coerede, va applicato il meccanismo compensativo previsto dal secondo comma, salvo che risulti una diversa volontà del testatore.

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