Simulazione relativa della vendita dissimulante donazione: pluralità di indizi convergenti (Cass. civ. Sez. 2 n. 19527 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento della simulazione relativa di una vendita, dissimulante una donazione, può essere fondata su elementi presuntivi, ai sensi dell’art. 2727 c.c., purché gli stessi siano gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.. Non è necessario che il fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit. La pluralità di indizi convergenti, quali la presenza di testimoni all’atto di vendita, il mancato trasferimento del possesso, le deficitarie condizioni economiche dell’acquirente e la previsione di un pagamento dilazionato senza termine, integra una prova presuntiva valida della simulazione. Il vizio di ultra-petizione non sussiste quando la domanda di simulazione dell’atto pubblico di formalizzazione di una precedente scrittura privata si ripercuote necessariamente sulla vendita già stipulata con quest’ultima, atteso il collegamento funzionale tra i due atti.
Il Fatto
Con atto di citazione, tre sorelle convenivano in giudizio il fratello, chiedendo accertarsi la simulazione relativa dell’atto di vendita del 30 dicembre 2005, stipulato tra la madre, poi deceduta, e il convenuto, in quanto dissimulante una donazione. Le attrici chiedevano, per l’effetto, l’apertura della successione con riunione degli immobili all’asse ereditario e la conseguente riduzione della donazione.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava che la compravendita dissimulava una donazione in favore del figlio, accoglieva la domanda di riduzione e rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto. La Corte d’appello rigettava il gravame, confermando integralmente la pronuncia di primo grado, sulla base di plurimi indici presuntivi della simulazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso. In particolare, ha affermato che il principio di autosufficienza del ricorso, ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti, quando il contenuto degli stessi sia puntualmente indicato e specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
Nel merito, la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia in relazione al rilievo d’ufficio della nullità della scrittura privata del 1989 per mancata indicazione del titolo concessorio ex art. 40, secondo comma, legge n. 47/1985. Tale nullità era stata affermata solo ad abundantiam dal Tribunale, essendo prevalente la ratio decidendi incentrata sull’accertamento della simulazione: la censura era, quindi, priva di interesse ai fini del decidere.
Quanto al dedotto vizio di ultra-petizione, la Corte ha escluso che la natura simulata della scrittura privata del 1989 fosse stata rilevata oltre i limiti della domanda. L’atto pubblico del 2005 costituiva una mera formalizzazione della precedente scrittura, con il medesimo oggetto e tra le stesse parti: il collegamento funzionale tra i due atti implicava che la richiesta di accertamento della simulazione dell’atto pubblico non potesse non ripercuotersi sulla pregressa scrittura privata. Analogamente, la domanda di simulazione dell’unico atto di vendita non poteva non implicare la simulazione delle ricevute di pagamento del prezzo.
In ordine alla valutazione degli elementi indiziari, la Corte ha precisato che la denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c. può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali requisiti. Non è, invece, consentita la diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o la prospettazione di una inferenza probabilistica alternativa rispetto a quella ritenuta dal giudice di merito. Nel caso di specie, gli elementi indiziari convergenti — presenza di due testimoni all’atto (requisito formale proprio della donazione), mancato trasferimento del possesso, condizioni economiche deficitarie dell’acquirente, dilazione di pagamento senza previsione delle singole tranche, tenore del testamento — erano ampiamente giustificativi del ragionamento inferenziale svolto. Quanto alla prova testimoniale e alle dichiarazioni dei redditi, la Corte ha ritenuto che le stesse non valessero a superare i plurimi indici presuntivi.
Infine, in relazione alla condanna alle spese anche in favore dell’interveniente, la Corte ha affermato che l’interventore adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma, c.p.c. ha diritto alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza della controparte delle parti alle cui posizioni ha aderito, essendo sufficiente la sua partecipazione al giudizio. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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Nota della Redazione
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